GRUPPO CONSILIARE "PROGETTO GIGLIO"
Al Sindaco Sig. Sergio Ortelli
al Responsabile del Servizio Sig. Ortelli Federico
OGGETTO: interrogazione con risposta scritta
I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo “Progetto Giglio”
- venuti a conoscenza di un documento, notificato ad alcuni contribuenti residenti nel Comune di Isola del Giglio, finalizzato ad un procedimento di verifica dei requisiti di agevolazione ICI-IMU-TASI per abitazione principale e avviato dalla Etruria Servizi concessionaria della riscossione e accertamento tributi locali;
- preso atto che con questo documento l'Etruria Servizi invita questi contribuenti a voler chiarire la propria posizione in ordine alla propria residenza anagrafica nel Comune di Isola del Giglio, previa dimostrazione delle condizioni di effettiva residenza anche con elementi giustificativi, quali consumi utenze;
- preso atto che l'Etruria Servizi considera lo status di residente abuso del diritto finalizzato a realizzare vantaggi fiscali indebiti;
- preso atto che l'Etruria Servizi, se nel termine di sessanta giorni dalla notifica non ricevesse chiarimenti in merito, procederà alla emissione di accertamento d'ufficio
interrogano la S.V.
sulla regolarità di tale procedimento ed in base a quale legge viene messa in discussione la residenza di un cittadino visto:
- l’art. 3 del D.P.R. n. 223/1989 che recita:”Popolazione residente” – dispone: 1. Per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. 2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata”. Che coincide con la disposizione dell’art. 43 del c.c. che afferma:” la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”;
- che la Corte di Cassazione ha avuto occasione di intervenire più volte in merito alla corretta interpretazione del concetto di residenza fin dal lontano 1948 quando affermava: “dimora abituale non significa necessariamente dimora ininterrotta e continua. Infatti la residenza non viene meno per allontanamenti anche frequenti della persona”.
- che la pronuncia della cassazione che rimane, anche a distanza di anni, la più efficace espressione interpretativa dell’art. 43 del c.c. è contenuta nella sentenza del 14.03.1986 dove si afferma:” la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalla consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori dal comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”;
- che il solo ufficio autorizzato all'avvio di un procedimento di verifica di effettiva residenza è quello anagrafico che si avvale, nello specifico, dell'ausilio della Polizia Municipale.
Certi di un pronto riscontro porgono cordiali saluti.
Paola Muti, Alessio Agnelli, Gabriello Galli
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