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Accordo Comune - Costa Crociere: il Sindaco risponde

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Comune di Isola del Giglio Medaglia d’Oro al Merito Civile Provincia di Grosseto Il Sindaco

Egregio Consigliere MUTI Paola

Egregio Consigliere COSSU Guido

e, p.c.:  Alla Giunta Municipale Al Responsabile dell’Area Amministrativa Aldo Bartoletti

Oggetto: Accesso agli atti e richiesta di Consiglio comunale. Risposta scritta ad interrogazione.

In riferimento all’istanza di accesso agli atti presentata dalle SS.VV. con PEC n. 10468 del 10 ottobre 2019, inerente l’oggetto, si informa che i documenti richiesti, copia della Deliberazione Consiliare n. 3 del 4/1/2018 e relativi allegati, sono depositati in busta chiusa presso la Segreteria del Comune (signor Aldo Bartoletti) e che la stessa potrà essere ritirata dai consiglieri, di persona, a partire dal giorno venerdì 8 novembre 2019.

Faccio presente che la consegna degli atti in parola viene effettuata al fine di consentire il diritto di accesso delle SS.VV., ricordando peraltro che il Consigliere Comunale è tenuto alla riservatezza di ogni fatto od atto di cui venga a conoscenza in virtù del mandato amministrativo.

Ritengo tuttavia, oltre a ciò, esprimere alcune considerazioni in ordine alla Vostra istanza, ma soprattutto in relazione alla vicenda “Costa Concordia” che vi vede direttamente, e indirettamente tramite terzi informati, rivolgervi a questa/quella Autorità.

Risale al 2018, infatti, una copiosa corrispondenza tra un nostro concittadino e l’Amministrazione Comunale in ordine all’accessibilità degli atti riguardanti la questione Costa Concordia. Il nostro concittadino ebbe infatti a rivolgersi al Difensore Civico che, in modo conclusivo e tombale sulla vicenda, con nota prot. 1216/2018 del 14/3/2018 indicava che la secretazione della seduta consiliare “… omissis … risulta essere stata decisa dal Consiglio comunale nell’interesse della collettività. Del resto anche i consiglieri di minoranza presenti risultano aver votato a favore del provvedimento in questione “per il bene dei cittadini” dimostrando senso di responsabilità. Infatti, qualora un consigliere intenda sollevare obiezioni sulla modalità di adozione di un atto, con il voto favorevole espresso rende l’atto medesimo condiviso e pertanto espressione di indirizzo politico amministrativo dell’Ente sulla quale questa Difesa Civica non può certo interferire. In sintesi condividiamo l’assunzione di responsabilità del Sindaco e del Consiglio Comunale che hanno approvato, all’unanimità dei presenti (N.d.R. lei consigliere Paola Muti era assente) il Protocollo di Intesa e la sua modalità di secretazione, nell’interesse della collettività. … omissis ...”.

Peraltro si ritiene che il Capogruppo Guido Cossu ben conosca il contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’Amministrazione posto che fino a pochi giorni fa era dipendente di questo Comune, quindi con accesso al protocollo e accesso ai suoi atti. Evidentemente la conoscibilità di un consigliere e la conoscenza di un consigliere ha natura diversa rispetto a quella di un dipendente.

La vostra nota, mi si consenta anche questa ultima affermazione, nasce poi, e sottintende, come al vostro solito, future o già intentate azioni di responsabilità da promuovere presso la Corte dei Conti laddove, nella richiesta, si afferma che l’Ente locale doveva richiedere il parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione e ciò nel tentativo “maldestro” di far ricadere la fattispecie del Protocollo di Intesa con Costa Crociere in una sorta di transazione.

Ebbene, la transazione a livello di Ente Locale, in italiano ha anche altri significati, presuppone l’esistenza di una lite fra i due soggetti; quindi, nella fattispecie, Amministrazione comunale e Costa Crociere S.p.A. Dunque alcun contenzioso era esistente all’epoca tra questa Amministrazione e Costa Crociere S.p.A. e nessuna azione risarcitoria era stata intentata da questa Amministrazione dopo la conclusione dei processi penali, incluso la Cassazione, a carico di Schettino ed Altri.

L’assistenza legale a cui l’Amministrazione ha fatto ricorso, è stata attuata limitatamente al procedimento penale e questo Ente, anche nel caso, non ha sostenuto alcun aggravio di costi posto che le somme liquidate allo studio legale che ci ha assistito sono state liquidate dal Giudice Penale a favore dell’Ente quale clausola di provvisoria esecuzione.

Ma vi è di più.

Le S.V. citano quale giusto adempimento a carico dell’Ente, in termini di parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione (parere che non sarebbe stato acquisito) la deliberazione n. 129 della Corte dei Conti Emilia Romagna del 12/9/2017. Sicuramente, considerando anche i titoli accademici delle SS. LL., non sarà sfuggito che l’oggetto della deliberazione è “Comune di Cervia (RA) - Relazione sui servizi legali attribuiti nel 2015”.

La Corte contestava le modalità di attribuzione dei servizi in parola in quanto all’epoca vi era l’obbligo di acquisire detti servizi mediante procedura negoziale. Obbligo ad oggi non più esistente in quanto a seguito della Sentenza Corte di Giustizia Europea 6/6/2019 gli incarichi legali sono divenuti fiduciari e quindi non soggetti a procedimenti negoziali, ma forse le SS. LL. si riferiscono a pagina 9 delle osservazioni della Corte al Comune di Cervia con le quali “… omissis … si indica il parere dell’organo di revisione non è stato richiesto a differenza di quanto avvenuto in occasione della seconda transazione … omissis...” .

Ma, come si è già visto in altre parti della presente, non vi sarà sfuggito che l’atto concluso con Costa Crociere non è una transazione ma è un Protocollo di Intesa con il quale, e nel quale si legge che, le somme “costituiscono una dazione bonaria resa da Costa Crociere S.p.A. a seguito dei disagi subiti dall’Ente Comune di Isola del Giglio”.

Ad ogni buon conto si evidenzia che una azione risarcitoria sarebbe stata difficilmente sostenibile in giudizio anche in considerazione delle statistiche sul turismo pubblicate negli ultimi anni che hanno visto, a seguito della rimozione della Costa Concordia, una diminuzione delle presenze pari al 20% per non considerare poi la “probatio diabolica”(*) del danno supportato dall’Amministrazione Comunale.

Certo di aver chiarito il mio pensiero colgo l’occasione per inviarvi i miei migliori saluti sperando che questa volta la risposta sia esaustiva e tombale.

Tanto si doveva per gli obblighi di legge.

IL SINDACO Sergio Ortelli

(*) probatio diabolica - Espressione latina in uso nel linguaggio legale di molti paesi. Viene usata per indicare una prova impossibile.