Nel corso dell’interessante (quanto tardivo) incontro promosso dal costituendo comitato popolare,  non nascondendo una certa ritrosia ad intervenire, ho avvertito però la necessità di chiarire alcuni aspetti della oramai nota norma ambientale che non tutti hanno assimilato pienamente. Tra questi senz’altro coloro che, fautori irriducibili dell’Area Marina Protetta, continuano a esternare panzane con marcata slealtà nei confronti di una popolazione che è poco informata sulla questione. 

A questo proposito, per essere breve e per ribadire i concetti già espressi anche in altre occasioni, vorrei pubblicare alcuni punti fermi della legge, affinché non si osi più stravolgere ad uso personale dei principi che stanno (purtroppo) alla base del nostro ordinamento.

Comunque, è sempre buona norma documentarsi e studiare le leggi che spesso pronunciamo senza conoscerne i contenuti. Mi riferisco nello specifico alla legge sulle “Aree Protette” n. 394 del 6 dicembre 1991 ed alla legge sulle “Disposizioni per la difesa del mare” n. 979 del 31 dicembre 1982, che mi pregio di allegare a questa breve nota.

Il tema AMP è assai vitale per la nostra piccola comunità e non di “poca importanza” come qualcuno ha avuto la sfrontatezza di affermare, per cui ritengo elencare, in modo lapidario, alcuni stralci della norma che stanno alla base dell’iter istitutivo della Area Marina Protetta.  

Leggi sulla materia:

Le Aree Marine Protette si istituiscono ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 394/91 e del titolo V della legge 979/82.

ART. 18 della Legge 394/1991.

Istituzione di aree protette marine
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n.979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

ART. 19  della Legge 394/1991

Gestione delle aree protette marine
Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. (Questo significa che il gestore dell’AMP sarà l’Ente Parco di Portoferraio con Mario Tozzi Presidente.)

ART. 13 della Legge 394/1991

Nulla osta
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco (che ha sede a Portoferraio). Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporanea mente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

(Per accesso si intende l’autorizzazione formale che dovrà essere richiesta ed ottenuta per entrare nelle zone limitate dal decreto dell’AMP).

Per completare la vostra informazione Vi invito tutti a leggere le seguenti due leggi:

Visualizza Legge 394/1991
Visualizza Legge 979/1982