La Provincia di Grosseto, con la Determinazione n. 739 del 29.03.2012, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" e dell'art. 61 del relativo Regolamento di attuazione, n. 48/R/2003, ha istituito, il "periodo di rischio" per lo sviluppo degli incendi boschivi su tutto il territorio provinciale, a partire dal giorno 31 marzo p.v., incluso. 

Pertanto, da tale data, su tutto il territorio provinciale, si ricorda che:

- sono sempre vietati l'accensione dei fuochi e gli abbruciamenti in bosco e nella fascia di 200 metri contigua ai boschi, alle aree parificate a bosco, agli arbusteti ed agli impianti di arboricoltura da legno;
- gli abbruciamenti al di fuori dei boschi e della fascia contigua di 200 metri sono consentiti dall’alba fino alle ore 10:00 del mattino;
- in ogni caso è sempre vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso.