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Informativa T.A.S.I.: aliquote e pagamenti

comune isola del giglio consiglio comunale giglionews

Comune di Isola del Giglio Medaglia d’Oro al Valor Civile Provincia di Grosseto

Oggetto: Informativa T.A.S.I.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del   09/09/2014 sono state deliberate le aliquote T.A.S.I.  relative all’anno 2014 come segue:

a) aliquota per abitazione principale e sue pertinenze: 1 per mille; b) aliquota per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili): 2,5 per mille;

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento  dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

In relazione alle disposizioni contenute con le modifiche introdotte dal D.L. n. 16/2014,  il calcolo dell’imposta da versare è effettuato in autoliquidazione da parte del soggetto passivo.

Come si effettua il versamento:

- Le scadenze previste sono le seguenti:  Prima rata: 16 Ottobre 2014; Seconda Rata: 16 Dicembre 2014; - La TASI si versa esclusivamente mediante modello F24, avendo cura di utilizzare i seguenti codici tributo: a) codice per il tributo sull’abitazione principale e sue pertinenze 3958 b) codice per il tributo sui fabbricati rurali strumentali 3959 c) codice per il tributo per aree fabbricabili 3960 d) codice per il tributo sugli altri fabbricati 3961 e) codice per gli interessi 3962 f) codice per le sanzioni 3963 - nella Risoluzione 47/E/2014 sono elencati i codici da utilizzare da parte degli Enti Pubblici - In alternativa al Mod F24, con Decreto Interministeriale del 23 Maggio 2014 è stato approvato il “Bollettino di Conto Corrente”, disponibile presso gli Uffici Postali avente il seguente N° di c/c 1017381649valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.