sergio ortelli sindaco del comune di isola del giglio
Interrogazione case del Monticello: il Sindaco risponde
Interrogazione case Impa: il Sindaco risponde

La nota di risposta pubblicata in basso è relativa alla interrogazione presentata dalla Minoranza Consiliare, in indirizzo a questo ufficio e, curiosamente, per conoscenza alla Corte dei Conti, in merito alla vicenda IMPA connessa agli immobili dei residenti del Monticello.

La trasparenza, al fine di garantire il doveroso aggiornamento per i cittadini, suggerisce di pubblicare tutte le interrogazioni dell'attività amministrativa come abbiamo fatto anche nel passato nei rapporti con la precedente minoranza.

stemma comune isola del giglio giglionews

Comune di Isola del Giglio Medaglia d’Oro al Merito Civile Provincia di Grosseto Il Sindaco

Egregio Consigliere MUTI Paola

Egregio Consigliere COSSU Guido

e, p.c.: CORTE DEI CONTI PROCURA GENERALE PER LA TOSCANA

AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO Rag. Carla Gigli

AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO – MANUTENTIVA DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO Arch. Alessandro Petrini

Oggetto: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. CORTE DEI CONTI, lettera del 19 agosto 2015(ex IMPA). Risposta scritta ad interrogazione.

Riscontro l’interrogazione di cui la PEC n. 7122 del 5 luglio 2019. A tale proposito, informo le SS. LL. che tra gli uffici per conoscenza viene riportato anche il Segretario comunale la cui sede è vacante dal 1° luglio scorso.

Per quanto riguarda invece le risposte di ordine tecnico, si invita Il Responsabile dell’Area Tecnica, che legge per conoscenza, a fornirmi, nei termini di legge, doverosa risposta in quanto ai punti 1.a, 1.b e 2.c avendo, con la presente nota, adempiuto parzialmente agli obblighi di legge ai sensi dell’art.13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatta questa breve premessa, in riferimento all’interrogazione in oggetto, si risponde quanto segue:

Per quanto attiene alla questione relativa ai lotti 5, 7, 8 e 9 siti in zona P.E.E.P. di Giglio Porto, il Legale esterno al Comune, incaricato (delibera di Giunta n. 75 del 21/09/2018), di svolgere attività di assistenza stragiudiziale a favore dell’Ente, ha provveduto, innanzitutto, ad escutere formalmente la polizza fidejussoria a suo tempo rilasciata dalla Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a..

Ciò è avvenuto previa l’individuazione del soggetto giuridico – Groupama Assicurazioni s.p.a. – al quale attualmente (a seguito di numerose vicissitudini societarie, su cui non mi vorrei soffermare, in considerazione dell’elevato grado di complessità delle stesse sotto il profilo tecnico/legale) fanno carico le obbligazioni afferenti alla suddetta polizza fidejussoria.

A fronte della succitata richiesta di incameramento della polizza, la Groupama Assicurazioni s.p.a. ha fornito un riscontro che si può definire “interlocutorio”, tramite lo Studio Legale Scofone di Genova.

Quest’ultimo non ha contestato né l’esistenza della polizza (pur rilevando di non averne reperito copia negli archivi ottici della Compagnia Assicurativa), né la titolarità in capo a Groupama Assicurazioni s.p.a. degli obblighi scaturenti dalla fidejussione medesima, e neppure l’operatività della polizza: richiedendo al contempo, ai fini dell’istruttoria della pratica in nome e per conto della sua Cliente, una serie di documenti, che il Legale incaricato dal Comune sta provvedendo a fornirgli (nei limiti, ovviamente, in cui ciò corrisponda agli interessi dell’Ente Pubblico), previa acquisizione presso gli Uffici Comunali competenti.

Ciò detto, in considerazione dell’importo molto rilevante della polizza fidejussoria, nonché della complessità (sotto il profilo giuridico) delle vicende che si sono succedute nel corso del tempo, sia per quanto riguarda (come sopra detto) la Compagnia Assicurativa chiamata ad onorare gli impegni fidejussori, sia (anche) per ciò che concerne la Ditta contraente (Cooperativa Casa oggi a r.l., che risulta essere in L.C.A.), non è ovviamente possibile escludere l’alea sottesa all’intrapresa procedura stragiudiziale di incameramento della più volte citata polizza fidejussoria (così come non sarebbe, ugualmente, possibile escludere l’alea sottesa ad un eventuale contenzioso giudiziario).

Tuttavia esiste un dato letterale ed oggettivo a favore delle ragioni del Comune, nei confronti della succitata controparte, ed è rappresentato dal fatto che – come dispone la “Convenzione per la concessione in diritto di superficie delle aree PEEP” ai rogiti Notaio Sergio Galgani del 25/10/1991, alla pagina 8 - “La fidejussione comunque non verrà estinta qualora non sia stata accertata la completa ultimazione di tutti i lavori comprese le rifiniture e, in ogni caso, ad avvenuto collaudo delle opere stesse”.

Tale clausola, anche in considerazione dell’accessorietà della obbligazione fidejussoria, rispetto a quella principale, deve leggersi unitamente a quella contenuta alla pag. 9 della summenzionata Convenzione, la quale, in sintesi, riguarda le modalità di esecuzione del collaudo delle opere di urbanizzazione di cui si tratta e della conseguente presa in carico da parte del Comune: subordinata all’esito positivo del collaudo medesimo (che, per quanto è a conoscenza del sottoscritto, non è mai stato né richiesto né, conseguentemente, effettuato).

Detta clausola, da ultimo menzionata, fa sì che, come è stato affermato nella giurisprudenza amministrativa, non possa efficacemente eccepirsi, da parte del Concessionario (Cooperativa Casa oggi a r.l.) e/o dai suoi aventi causa (gli assegnatari degli alloggi), la prescrizione decennale degli obblighi assunti con la Convenzione sopra indicata essendo consentito al Comune di Isola del Giglio di riservarsi di accettare le opere di urbanizzazione realizzate soltanto a seguito dell'esito favorevole del collaudo.

Difatti, tali clausole, configurando e modulando le reciproche obbligazioni esistenti tra Comune e Concessionario (e suoi aventi causa), assumono il significato sostanziale di una rinuncia alla prescrizione o, meglio, di un concordato differimento del relativo termine di decorrenza sostanzialmente sine die: e ciò in quanto viene consentito al Comune di determinarsi, in merito alla valutazione dell’adempimento convenuto, senza la preventiva fissazione di alcun termine di decadenza (vedasi, in proposito, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2009 n. 2768; T.A.R. Umbria, 23 marzo 2016 n. 261; T.A.R. Sardegna, 28 dicembre 2009, n. 2472; T.A.R. Marche, 25 luglio 2012 n. 501 , T.A.R. Lombardia, 25/09/2018 n° 902 ).

Ferme restando tutte le argomentazioni e considerazioni esposte in riferimento alla questione (n° 1 dell’interrogazione) relativa ai lotti 5, 7, 8 e 9, siti in zona P.E.E.P. di Giglio Porto, sulla questione individuata ai punti 2.a e 2.b dell’interrogazione presentata dai Consiglieri in indirizzo, che deve considerarsi strettamente connessa, sia sotto il profilo fattuale, che giuridico, a quella appena menzionata, sono state avviate, presso gli Uffici Comunali competenti, tutte le verifiche e gli occorrenti approfondimenti.

In conseguenza di ciò, a fini tuzioristici degli interessi dell’Ente Pubblico, l’Amministrazione Comunale procederà, in ogni caso, a rinnovare e reiterare gli opportuni atti e/o provvedimenti, finalizzati al recupero delle somme a suo tempo corrisposte per maggiori oneri di espropriazione con il recupero delle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione, presso i soggetti che, allo stato attuale, risultino essere giuridicamente obbligati al pagamento delle stesse.

Tanto si doveva per gli obblighi di legge.

IL SINDACO Sergio Ortelli