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Interrogazione sulla palestra di Giglio Campese: il Sindaco risponde

Comune di Isola del Giglio
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Grosseto
Il Sindaco

Spettabile Gruppo “Progetto Giglio”
c.a.: Consiglieri Comunali di Minoranza
Guido Cossu e Armando Schiaffino

e, p.c.:   Al Prefetto di Grosseto
Dott.ssa Paola Berardino

Oggetto: Contratto di appalto di lavori di costruzione di una Palestra Polifunzionale. Atto aggiuntivo del 21 ottobre 2008 rep. 267 al contratto Rep. n. 232 del 14 febbraio 2003. Risposta scritta ad interrogazione.

La minoranza interrogante espone alcune domande sulla Palestra di Giglio Campese, opera che, iniziata a Giglio Porto dall’Amministrazione Landini nel 2003, fu poi inspiegabilmente delocalizzata a Giglio Campese, nei pressi del Campo di calcio "G. Mibelli".

Per quanto concerne la decisione di delocalizzare l’impianto a Campese, abbiamo sostenuto più volte di non aver mai condiviso tale scelta, perché la struttura sportiva era pensata per gli alunni della scuola secondaria del Porto, unitamente all’idea di utilizzare gli spazi interni della palestra quale sito ideale per gli eventi del Teatro dell’Isola ed anche per altre opportunità.

L’iniziale localizzazione rappresentava una buona collocazione per via della vicinanza con la scuola e per evitare la sottoutilizzazione della struttura rischiando di trasformarla in una “cattedrale nel deserto”, poco utile perché troppo distante dai centri più popolati.

L’Amministrazione, seppur in forte ritardo con la ripresa dei lavori della palestra, conferma quanto convenuto nel Programma elettorale delle elezioni del 2019 laddove viene esplicitata chiaramente l’intenzione di concludere l’opera. Opera che, prima del termine del mandato verrà messa in sicurezza e successivamente verrà destinata ad un uso “polivalente” con finalità legate non solo allo sport ma anche alla salute.

Entrando nel merito dell’interrogazione in oggetto, si forniscono le seguenti risposte:

  1. se l'Amministrazione comunale, in autotutela, abbia rescisso a suo tempo in maniera unilaterale il contratto d'appalto con l'appaltatore, come disciplinato dalla normativa generale in materia di lavori pubblici, ovvero far conoscere le ragioni per le quali non si sia provveduto;
  2. se l’impresa appaltatrice sia stata dichiarata fallita, visto il lungo periodo di fermo lavori;
  3. se, in caso affermativo, si è proceduto alla risoluzione del contratto, predisponendo, al contempo, il necessario per la procedura di gara con cui affidare a una nuova impresa le lavorazioni da ultimare, ovvero far conoscere le motivazioni del mancato adempimento;
  • in merito ai punti 1, 2 e 3, si comunica che la società COMAGEI Srl si trova nello stato di società “ATTIVA – IN FALLIMENTO” e pertanto non rappresenta più la società appaltatrice; la risposta ai quesiti posti richiede, tra l’altro, una ricostruzione dell’intero fascicolo relativo a tutti gli atti che hanno interessato l’appalto, posto che lo stesso risale al 2003 e che nel corso del tempo si sono succeduti fatti e provvedimenti che devono essere esaminati per l’individuazione delle iniziative percorribili, prima che l’Amministrazione possa procedere nella ripresa dei lavori; di qui la ragione dell’affidamento dello specifico servizio di supporto legale al RUP;
  • non appena sarà chiaro lo stato di consistenza dei lavori, in corso di elaborazione, l’Amministrazione procederà ad indire una nuova gara a cui affidare le lavorazioni da ultimare; il progettista/direttore dei lavori sta lavorando per raggiungere questo obiettivo;
  1. se, l’Amministrazione Comunale, ha rispettato il contenuto della delibera n. 3/2021, della sezione lombarda della Corte dei Conti, la quale evidenzia che le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale, utilizzando personale esterno solo in casi eccezionali e nei limiti previsti dalla legge;
  • in merito al quesito posto al punto 4, si osserva come sia ben noto l’attuale impegno del personale dell’Ente, la sua ridotta consistenza, l’assenza di specializzazione sulle specifiche questioni che si pongono nel caso di specie anche in merito alle iniziative da intraprendere, nonché il rilevante carico di lavoro a cui gli uffici si trovano oggi a far fronte sia per i procedimenti in corso, sia per dar seguito ad alcuni progetti PNRR tra cui il corposo “Programma Isole Verdi”;
  1. se l'Amministrazione Comunale rispetta e ha rispettato quanto disposto dalla legge finanziaria 2005 che, all'articolo 1, comma 11, ha previsto l'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti di tutti gli atti di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza attribuiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
  • in merito al quesito posto al punto 5, si rileva che l’affidamento in questione, trova disciplina nell’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016 (quale servizio ai sensi del Codice dei contratti pubblici) e che in ogni caso l’importo in questione è inferiore alla soglia di € 5.000.

Tanto si doveva per dovere d’ufficio.

IL SINDACO
Sergio Ortelli