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La Minoranza interroga: "conflitto di interesse per Cossu?"

Comune di Isola del Giglio
Gruppo Consiliare "Orgoglio Gigliese"

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Al Sindaco del Comune di Isola del Giglio
Dott. Armando Schiaffino

e, p.c.
Al Signor PREFETTO di Grosseto
Dott.ssa Paola Berardino

OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Conflitto di interesse del Vice Sindaco e Assessore al Bilancio signor Guido Cossu, art. 78 del T.U.E.L.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI DI MINORANZA CONSILIARE

Premesso che:
- il Comune di Isola del Giglio è proprietario di un immobile ad uso magazzino a Giglio Castello, affittato con contratto di locazione alla Cooperativa Le Greppe del Giglio srl, sottoscritto in data 4 novembre 2006 e valido a partire dal 1 dicembre 2006, per la durata di nove anni e rinnovabile per ulteriori nove anni (Allegato 1 – Contratto locazione);

- che il signor Guido Cossu è allo stesso tempo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Le Greppe del Giglio srl, con sede a Isola del Giglio - frazione Giglio Castello - via della Costa n.3, e Vice Sindaco e Assessore al Bilancio con nomina del Sindaco di Isola del Giglio (allegati 2, 3 e 4);

- che il vice sindaco e Assessore al Bilancio Guido Cossu è Presidente della Cooperativa Le Greppe del Giglio dal 06.06.2016 e che all'epoca della nomina era dipendente comunale;

- detto contratto di locazione è cessato alla scadenza del 30 novembre 2024, avendo già maturato sia i nove anni di durata contrattuale che i nove anni successivi di rinnovo;

- in considerazione di quanto sopra la Cooperativa sta occupando i locali del Comune senza titolo e fatto ancor più grave è che il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Guido Cossu ricopre anche il ruolo di presidente della Cooperativa Le Greppe del Giglio srl (Allegato 5 - Visura Camerale);

- il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Guido Cossu ha espresso voto favorevole alla delibera di Giunta n. 80 del 30/11/2024 con oggetto "Variazione di Bilancio n. 8" laddove sono stati stanziati fondi per la "Manutenzione straordinaria immobile comunale adiacente alle scuole di Giglio Castello "(Allegati 6 e 8 – Delibera Giunta Municipale e allegato);

- l'Assessore al Bilancio e Vice Sindaco signor Guido Cossu ha espresso voto favorevole alla delibera di Consiglio comunale n. 48 del 30/12/2024 con oggetto "Ratifica Variazione di Bilancio n. 8" (Allegato 7 – Delibera Consiglio comunale);

Considerato che:

- nel corso della discussione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, il capogruppo di minoranza Walter Rossi, in merito alla ratifica della delibera di Giunta municipale inerente la variazione di bilancio n.8, chiedeva all'Assessore al Bilancio nonché Vice Sindaco Guido Cossu, quale fosse l'immobile e quali fossero i motivi dello stanziamento in bilancio della somma di euro 11.956,00, giusto capitolo di spesa 01.05.2.202, per una non meglio precisata manutenzione straordinaria di un immobile comunale adiacente alle scuole di Giglio Castello.

- l'Assessore al Bilancio e Vice Sindaco Guido Cossu rispondeva come di seguito (trascrizione fedele dell'intervento): "…la variazione riguarda la sistemazione della cantina che ora è a disposizione del Cooperativa Le Greppe del Giglio. Ci sono delle infiltrazioni d'acqua che da sopra il tetto raggiungono la cantina in basso. A luglio la cantina ha avuto una visita da parte della ASL con relativo verbale che ci (lapsus?)…. che ventilava alla cooperativa di fare questi lavori se no avrebbe chiuso i locali, sarebbero stati chiusi perché non erano più idonei alla cosa, quindi l'ufficio tecnico ha portato avanti questo discorso e sta portando avanti, insomma, i lavori sono iniziati e stanno sistemando la cantina da quel punto di vista lì perché non poteva essere più utilizzata"

- il Vice Sindaco nonché Assessore al Bilancio Guido Cossu, quindi, come ben evidenziato dalla registrazione del consiglio comunale, affermava in modo assai grave, che la variazione di bilancio era funzionale ai lavori da eseguirsi presso una struttura comunale affidata in locazione alla Cooperativa Le Greppe del Giglio srl di cui lo stesso è Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il legale rappresentante;

- il Gruppo scrivente ha accertato che i lavori comunicati dal Vice Sindaco Cossu, sul bene comunale affidato in locazione alla Cooperativa Le Greppe srl, non erano stati disposti da atti precedenti né si ha avuto notizia di un incarico alla ditta che avrebbe poi effettuato i lavori. A parte il conflitto di interessi si configurerebbe oltremodo, se impegnate le somme, un debito fuori bilancio poiché in violazione al Testo Unico degli Enti Locali;

- con delibera di Giunta n. 80 del 30/11/2024 veniva approvata la variazione di bilancio n. 8 nella quale l'Assessore al Bilancio e vice Sindaco Guido Cossu, invece di astenersi dalla votazione, approvava la proposta che prevedeva lo stanziamento di euro 11.956,00 nel capitolo 14002.0 - "Manutenzione straordinaria immobile comunale adiacente alle scuole di Giglio Castello";

- con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 30/12/2024 veniva approvata la ratifica della variazione di bilancio n. 8 nella quale l'Assessore al Bilancio e Vice Sindaco Guido Cossu, invece di astenersi dalla votazione, approvava la proposta che prevedeva lo stanziamento di euro 11.956,00 nel capitolo 14002.0 - "Manutenzione straordinaria immobile comunale adiacente alle scuole di Giglio Castello";

Evidenziato inoltre che:

- la sez. VII del Consiglio di Stato, con sentenza 22 gennaio 2024, n. 652, interviene per circoscrivere una particolare situazione nella quale il consigliere comunale può trovarsi durante l'adozione di un provvedimento deliberativo: l'art. 78, Doveri e condizione giuridica, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), nel suo nucleo essenziale anteriore alla stessa Costituzione Italiana, risultando enunciata già nell'art. 290 del r.d. n. 148 del 1915, dopo aver postulato che «il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori… e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni», al comma secondo, obbliga i consiglieri all'astensione «dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado».

- il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

- L'art. 78, comma 2, TUEL dispone che gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

- qualora giungano all'approvazione della giunta proposte deliberative per le quali ricorrano le predette condizioni, l'assessore dovrà astenersi dal partecipare alla riunione ed alla votazione e, secondo, un'interpretazione più rigorosa e prudente, finanche allontanarsi da luogo ove si svolge la riunione (anche se, si segnala, l'indirizzo della Corte di Cassazione penale - Sezione VI, sentenza 24 marzo 2016, n. 12539, l'obbligo di astensione previsto dall'art. 78, d. lgs. 267/2000 non ricomprende anche il successivo e correlato obbligo di allontanarsi dall'aula il quale non rientra tra le disposizioni precettive della predetta norma, la quale non prevede detta condotta accessoria, che era invece imposta dal precedente art. 279 del Testo Unico 383/34).

Per quanto sopra premesso e riscontrato, nell'esercizio funzioni di controllo e vigilanza sugli atti, i sottoscritti Consiglieri Comunali,

INTERROGANO IL SINDACO

Per conoscere:

a) se con la partecipazione alla discussione e successiva votazione della proposta di variazione di bilancio n. 8, approvata con la Giunta n. 80 del 30/11/2024, che conteneva stanziamenti per i lavori di manutenzione dell'immobile comunale adiacente alla scuola di Giglio Castello, da oltre 18 anni nella piena disponibilità della Cooperativa Le Greppe del Giglio srl, di cui il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Guido Cossu è presidente, non abbia violato il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) o qualsiasi altra norma vigente in materia di conflitto di interessi per gli amministratori locali;

b) se con la partecipazione alla discussione e successiva votazione della proposta di ratifica della variazione di bilancio n. 8, approvata con il Consiglio comunale n. 48 del 30/12/2024, che conteneva stanziamenti per i lavori di manutenzione dell'immobile comunale adiacente alla scuola di Giglio Castello, da oltre 18 anni nella piena disponibilità della Cooperativa Le Greppe del Giglio srl, di cui il vice sindaco e assessore al bilancio Guido Cossu è presidente, non abbia violato il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) o qualsiasi altra norma vigente in materia di conflitto di interessi per gli amministratori locali;

c) se la fattispecie in esame non sia da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 78, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e se la partecipazione alla discussione e successiva votazione del Vice Sindaco e Assessore al Bilancio non possa aver inficiato la legittimità delle deliberazioni de quo;

d) se ci sono elementi per configurare un conflitto di interesse tra la carica di cui sopra ed il ruolo di rappresentante legale di una Cooperativa privata, conduttore di un locale di proprietà comunale;

e) a che punto sono i lavori dichiarati dal Vice Sindaco e Assessore al Bilancio signor Guido Cossu, nel corso della seduta di Consiglio comunale del 30/12/2024, e se ci sono atti preliminari che hanno consentito un intervento sull'immobile comunale adiacente alla scuola di Giglio Castello;

f) se conferma quanto dichiarato, nel corso del Consiglio comunale del 30.12.2024, dal Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Guido Cossu a proposito dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione sull'immobile adiacente alle scuole elementari di Giglio Castello nella disponibilità della Cooperativa Le Greppe del Giglio srl;

g) se è a corrente che la Cooperativa Le Greppe del Giglio srl sta occupando un immobile di proprietà comunale senza titolo di detenzione del bene, in quanto il contratto di locazione è cessato in data 30/11/2024;

h) se la delibera della Giunta municipale n. 80 del 30.11.2024, approvata anche dal Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Guido Cossu, per i motivi su esposti, deve considerarsi illegittima e quindi da annullare;

i) se la delibera del Consiglio comunale n. 48 del 30.12.2024, approvata anche dal Vice Sindaco e Assessore al Bilancio signor Guido Cossu, per i motivi su esposti, deve considerarsi illegittima e quindi da annullare;

l) se il locale di proprietà comunale, affittato alla Cooperativa Le Greppe del Giglio è stato utilizzato anche da altre persone e/o aziende agricole con una sublocazione fittizia al fine di percepire altri importi di locazione;

Data l'importanza dei fatti esposti, si richiede una puntuale e rapida evasione dell'interrogazione in modo da chiarire quanto prima le questioni poste.

Si richiede inoltre la vigilanza della Prefettura in ordine alle questioni ipotizzate.

Il Gruppo di Minoranza Consigliare "Orgoglio Gigliese"