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Lavori alla Rocca Pisana: la Minoranza interroga

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COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO GRUPPO CONSILIARE “PROGETTO GIGLIO”

Al Comune di Isola del Giglio Sig. Sindaco - SEDE e, p.c. All'Arch. Petrini – Responsabile UTC Al RUP Arch. Marco Pareti Al P.N.A.T. Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Oggetto: interrogazione con risposta scritta ai sensi dell’art 13 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Restauro della Rocca Pisana a Giglio Castello.

I sottoscritti Consiglieri Guido Cossu e Paola Muti, premesso che:

- il restauro della Rocca Pisana a Giglio Castello è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di diverse interrogazioni, nell’ultima della quali (2 maggio 2019), la S.V. concluse: “Salvo ulteriori intoppi, considerando una imminente ripresa dei lavori dell’ordine dei 15/20 giorni, l’opera potrà essere completata entro fine anno”;

- il 2019 è terminato, ma non le opere, segno evidente che si sono verificati “ulteriori intoppi” e nulla si è fatto per evitarli o superarli;

- già nel Programma di Governo del 2009 della S.V. risultava uno specifico riferimento alla “Valorizzazione di Giglio Castello tramite Rocca Pisana”. In particolare si affermava: “Sarà uno degli obiettivi più importanti sul quale mirare per la valorizzazione di un patrimonio “chiave” per il rilancio turistico/culturale di Giglio CastelloIl percorso museale, una volta realizzato all’interno della Rocca, costituirà un punto nel quale concentrare le attività culturali, di studio e conoscitive, rendendolo un luogo nel quale far confluire i molteplici aspetti e risorse che hanno reso quest’isola un luogo unico e di eccezionale valore, sia dal punto di vista culturale che ambientale”.

- essendo trascorsi più di 10 anni, occorrerà che la S.V. rifletta sulla lentezza, sulle lacune e sugli errori da addebitare all’Amministrazione Comunale che possiamo così riassumere:

  1. i lavori sono iniziati con un progetto esecutivo a dir poco lacunoso, che ha messo in seria difficoltà l'appaltatore, nella prosecuzione delle opere;
  2. è stata concessa erroneamente un’autorizzazione al subappalto dei lavori, poi revocata in autotutela;
  3. nonostante il subappalto sia stato revocato con Determina n. 167 del R.U.P. Arch. Marco Pareti, i mezzi della Ditta Antonio Lauria non hanno lasciato il cantiere ed hanno proseguito i lavori;
  4. è stato realizzato il montaggio di ponteggi per una superficie in facciata di circa 1.000 metri quadrati quando era stato previsto l’utilizzo di ponteggi sospesi, per una superficie totale di 200 mq, e trabattello mobile da utilizzare nel piazzale interno della Rocca, nell’ottica di economizzare al massimo la spesa;
  5. i ponteggi sono stati montati dalla ditta esecutrice dei lavori nel novembre 2018, quando mancava ancora la progettazione esecutiva delle strutture causando un grave danno per le risorse economiche pubbliche stanziate per la realizzazione dei lavori;
  6. dai resoconti redatti dall’Ing. Cesare Scarfò, in qualità di incaricato dall’Ente Parco del controllo sui lavori, risulterebbe che la ditta esecutrice avrebbe utilizzato materiali scadenti e realizzato opere difformi al progetto esecutivo depositato al Genio Civile ed asseverato sia dal Direttore dei Lavori che dalla Ditta appaltatrice, con il conseguente pericolo di rendere l’opera inagibile.

Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Sindaco per conoscere:

a) se è stata effettuata preventiva verifica, ed eventualmente da chi, consistente in un’attività istruttoria e di controllo dei livelli di progettazione, eseguita in contraddittorio con il progettista, allo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente, fornendo copia fotostatica del documento;

b) se il progetto esecutivo dei lavori di restauro della Rocca Pisana sia stato preventivamente formalmente validato, facendo conoscere gli esiti della verifica, con l'indicazione degli estremi di tale documento e le eventuali controdeduzioni del progettista, e fornendo copia fotostatica del documento;

c) se siano ravvisabili violazioni degli artt. 124, c. 4, 157 e 165 del dpr 554/99 dovute a inefficienza o carente svolgimento della funzione da parte del Direttore dei Lavori;

d) se la Giunta Comunale, nel caso di carenze progettuali, è consapevole che la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come sia illegittima la condotta dell’Amministrazione quando ponga a base di appalto un progetto errato e non esecutivo. In tal caso si porrebbe l’esigenza di disporre una variante a sanatoria con conseguente impossibilità dell’impresa di proseguire le lavorazioni nelle more dell’adeguamento progettuale imposto dall’originaria negligenza e sussisterebbero gli estremi del grave inadempimento e, conseguentemente, della condanna al risarcimento dei danni;

e) per quali motivi l'incarico della direzione lavori è stato affidato ad un ingegnere, mentre l’art. 52 del R. D. 23.10.1925 n. 2537, per gli interventi relativi ad immobili vincolati, attribuisce competenza esclusiva agli Architetti. In proposito si specifica che “…. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’Architetto quanto dall’Ingegnere”. In merito a quanto enunciato giova precisare che in materia di restauro e risanamento conservativo sussiste, sulla base delle norme vigenti e di copiosa giurisprudenza, una competenza esclusiva della professionalità dell’Architetto mentre risulta del tutto residuale la citata “parte tecnica”, ovvero gli eventuali ulteriori interventi strutturali ed impiantistici, rientranti nell’edilizia civile propriamente intesa e che, comunque, necessitano della supervisione e verifica da parte dell’Architetto, unico professionista titolato ad occuparsi di opere riguardanti manufatti di rilevante interesse storico artistico”. Si ricorda a tal proposito una nota del Soprintendente Arch. Anna Di Bene, del 13 gennaio 2018, indirizzata al Comune di Isola del Giglio ed al Demanio Toscana-Umbria.

g) se non ritiene di investire l'ANAC attraverso una specifica relazione sull'intera opera, a partire dalla concessione del finanziamento, comprendendo l'incarico di progettazione, le procedure di appalto e l'andamento dei lavori, fino alle motivazioni della sospensione degli stessi, il 16 settembre 2019, poi ripresi il 4 maggio scorso.

Tutto questo per prevenire gli eventuali danni che l’Amministrazione e quindi la Comunità si troverebbe costretta a pagare per eventuali perizie e cause legali.

In attesa di conoscere sull'argomento anche la posizione della Giunta Comunale, ci riserviamo di adottare eventuali e appropriate iniziative a tutela dell'intera Comunità.

I CONSIGLIERI COMUNALE GUIDO COSSU E PAOLA MUTI