Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

NUOVA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Con l’entrata in vigore della Legge 73/2010 art.5 è stato modificato l’art.6 del Testo Unico dell’Edilizia 380/2001.

Dal 26 maggio scorso sono in vigore nuove disposizioni sull’attività edilizia libera. Agli interventi che potevano, già in precedenza, essere eseguiti senza permesso di costruire o denuncia di inizio attività, se ne aggiungono adesso altri per i quali, gli adempimenti a carico del cittadino sono minimi.
Va ricordato che gli interventi devono comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative aventi incidenza in materia di edilizia (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sul risparmio energetico). Inoltre nei casi dovuti occorre acquisire preventivamente le autorizzazioni ai sensi del Codice per i beni culturali e il paesaggio, per il vincolo idrogeologico e per il parco. 
Andando ad esaminare gli interventi, si evidenzia che sono suddivisi in due gruppi.

Possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di cui all’art.5 comma 1 della L.73/10:

  1. interventi di manutenzione ordinaria (rifacimento dei pavimenti e rivestimenti interni, installazione e sostituzione sanitari del bagno, rifacimento delle tinteggiature esterne senza cambiare colore, revisione del manto di copertura e dell’impermeabilizzazione senza intervenire sull’orditura,ecc..);
  2. interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe e di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma degli edifici;
  3. sondaggi geologici all’interno del centro edificato;
  4. movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  5. serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

L’obbligo di trasmettere al Comune la Comunicazione di inizio dei lavori riguarda gli interventi di cui al comma 5 comma 2, di seguito elencati:

  1. manutenzione straordinaria di cui all’art.3, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001, ivi compresa  l’apertura e lo spostamento di porte e finestre su muri non portanti, piccole modifiche distributive degli spazi interni, sempre che non riguardino parti strutturali degli edifici, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  2. le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti (ovvero a carattere straordinario, accidentale) e temporanee. Tali opere devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni;
  3. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, previa verifica dell’indice di permeabilità del suolo (almeno il 25% dell’area di proprietà deve rimanere permeabile). Tra gli interventi rientranti nel caso in questione, la norma cita anche le intercapedini interamente interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali “tombati”;
  4. quelli di installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, senza serbatoio di accumulo esterno, al di fuori delle zone classificate A (centri storici) di cui al Decreto del Ministro dei LLPP 02/04/1968, n.1444;
  5. gli elementi di arredo e le attrezzature per il gioco, nelle aree pertinenziali degli edifici.         

La sostanziale novità sta nella possibilità di iniziare subito i lavori, cioè senza aspettare i 20 giorni previsti dalla DIA.
La mancata presentazione della comunicazione comporta una sanzione di 258 euro.
Si ricorda di procedere, ove necessario, all’aggiornamento catastale presentando la documentazione redatta da un professionista, all’Agenzia del Territorio.

Le comunicazioni di opere libere non possono variare quanto previsto dalla Denuncia di inizio Attività in corso d’opera. Occorre in questo caso presentare una DIA in variante.

Nella sezione modulistica del sito www.comune.isoladelgiglio.gr.it è disponibile la comunicazione e la relazione del professionista, quest’ultima dovuta per la sola manutenzione straordinaria.