Carissimo Stefano, grazie per gli auguri che contraccambio.

La situazione dell’appalto della delegazione di Giglio Porto ovvero della sua ristrutturazione è assai complessa. Cercherò di spiegarla con poche parole e soprattutto comprensibili.

L’appalto di gara per l’opera di ristrutturazione della struttura comunale fu aggiudicato qualche tempo fa (circa un anno e mezzo fa) da una società che peraltro aveva già avuto rapporti con il comune di Isola del Giglio avendo eseguiti i lavori della Torre di Giglio Porto. La società aggiudicatrice, per motivi che non conosco, subappaltò i lavori ad una azienda collegata che poi successivamente, a seguito di un provvedimento di somma urgenza, iniziò i lavori intorno a inizio estate 2008. Il contratto con l’azienda appaltatrice non fu mai sottoscritto né posso affermare che l’azienda subappaltatrice avesse i requisiti per condurre l’opera ma per questo motivo so per certo che ricorse alla procedura di avvalimento dimostrando quindi che era in grado di eseguire i lavori.

Nel D.Lvo 12.4.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” il legislatore, recependo le direttive comunitarie 2004/18/CE e 2004/17/CE del 31.3.2004, ha posto particolare attenzione alla qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare d’appalto.

Incredibilmente, nonostante si ponga una particolare attenzione alla qualificazione delle imprese che devono eseguire i lavori pubblici, esiste una norma che lascia molto perplessi che è quella dell’avvalimento dei requisiti, anch’essa di origine comunitaria. In pratica un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

Ma a parte questa dissertazione giuridica succede che, dopo circa tre mesi di lavoro, per l’azienda appaltatrice, forse inadempiente sotto il profilo economico, iniziano le procedure di fallimento e quindi le conseguenti deduzioni sono facilmente intuibili. I lavori devono essere interrotti e per l’Amministrazione si aprono una serie di difficoltà di carattere tecnico/giuridico non agevolmente risolvibili.

I lavori quindi, in buon stato di avanzamento, si interrompono in quanto viene a mancare il soggetto giuridico fondamentale: la società appaltatrice.

Arrivando ai giorni d’oggi, da circa tre mesi stiamo valutando, con estrema difficoltà, quale possa essere la giusta azione per riprendere i lavori e concludere un’opera veramente indispensabile per la comunità e per i servizi ai cittadini.

Gli scenari per le soluzioni che si intravedono sono due:

- continuare i lavori con la ditta subappaltatrice che, pur non essendo aggiudicatrice dell’appalto e non avendo i requisiti di legge per condurre un’opera del genere se non con l’istituto dell’avvalimento, potrebbe rivelarsi una forzatura giuridica inconvertibile;
- rifare la gara d’appalto considerando che la società aggiudicatrice non esiste più;

Spero di essere stato chiaro. Ahimè, conoscendo la macchina amministrativa, ritengo che trascorreremo altri mesi con i ponteggi a vista che sono di proprietà della società che ha effettuato materialmente i lavori e che non ha nessun titolo per continuarli.