L’ultimo articolo a firma della minoranza consiliare in merito ai parcheggi a pagamento, ci fornisce l’occasione per fornire una spiegazione, o perlomeno tentare di darla, vista la gran confusione creata sia a livello istituzionale che amministrativo.
Quanto segue inoltre, vuole esulare dalla polemica strettamente di carattere politico locale, ma vuole tentare di essere di aiuto al cittadino, o quantomeno informarlo circa la situazione reale vista dalla prospettiva di chi è chiamato ad operare sulla Strada.
Come prima cosa ci troviamo di fronte non ad una Sentenza di Cassazione, come erroneamente riportato dagli organi di stampa nazionali, ma di un parere già espresso tra l’altro nel 2010 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; parere che tra le altre cose sembra voler ignorare l’esistenza dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada.
L’articolo 7 del Codice, infatti, consente ai comuni di “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane. Dette aree possono essere gestite direttamente, ovvero date in concessione. Di norma, ove date in concessione il controllo avviene mediante ausiliari della sosta nominati ai sensi dell’articolo 17, comma 132, della legge 127/97.”
Quindi, il comune decide, tramite delibera di Giunta, che in determinate aree la sosta è consentita mediante il pagamento di una tariffa adeguata alla durata della sosta e rende noto tale obbligo mediante l’apposita segnaletica collocata a seguito di ordinanza. Chi non effettua il pagamento secondo le modalità indicate è, ovviamente, soggetto alle sanzioni previste dal codice della strada e, contrariamente a quanto ritiene il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tanto che non abbia mai effettuato il pagamento, quanto nel caso in cui il pagamento sia stato insufficiente perché in tal caso il pagamento non è stato effettuato per il periodo corrente, per cui sarà solo necessario distinguere se la sosta è anche limitata nel tempo, oppure soggetta al solo obbligo del pagamento di una tariffa adeguata.
Sul tema paiono illuminanti due pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, che smentiscono categoricamente quanto affermato nel parere Ministeriale, stabilendo che comunque “l'omesso pagamento di quanto dovuto in ragione della protrazione della stessa oltre il periodo indicato nel titolo esposto, configuri l'inosservanza di una prescrizione o limitazione attenente alla relativa durata (espressamente contemplata dall'art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f) con conseguente sanzionabilità della relativa inosservanza ai sensi dello stesso art. 7, comma 14”, trascendendo anche dal fatto che il parcheggio sia o meno gestito da un soggetto privato; la Corte dei Conti ci ammonisce inoltre riguardo al fatto che “la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio), nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che la disposizione, senza distinzione, sanziona), configuri una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento (salva la sottrazione dell’importo dovuto alla società svolgente il servizio, come contrattualmente previsto).”
Al di là del fatto che il Ministero delle infrastrutture e Trasporti, con il proprio parere rilanciato proprio il 13 marzo scorso in risposta ad una precisa interrogazione parlamentare a firma Mognato Michele, voglia in qualche modo indirizzare politicamente la questione verso una minore vessazione nei confronti del cittadino, appaiono certamente del tutto sbagliate le modalità scelte per arrivare all’obbiettivo: di fatto basterebbe una semplice modifica dell’art. 7 del Codice della Strada per non prestare il fianco ad ingarbugliamenti teorici e pratici caratteristici della nostra macchina burocratica.
Si ricorda infine che se è pur vero che non sempre è facile prevedere la durata della sosta, e quindi pagare la somma giusta, con il rischio di incorrere in una sanzione o di versare somme superiori a quelle necessarie, è altrettanto vero che la soluzione a questo problema è stata rigettata dallo stesso Ministero, che non ha ritenuto legittimo il sistema di pagamento tramite SMS, peraltro già utilizzato in molte realtà.
Si allega in calce l’intero articolo del Comandante G. Carmagnini dal quale abbiamo ripreso alcuni illuminanti passi.
Il Comandante la Polizia Municipale (Cap. GALLI Roberto)
Comunque, come volevasi dimostrare, tutto è tornato come era e doveva essere, in quanto sancito da una Legge dello Stato.
Gent.ma Sig.ra Melis, certamente non attribuisco al Comandante Galli le parole virgolettate che sono un estratto della sentenza della Corte dei Conti, ma anche solo citarla a chiarimento della questione avrebbe imposto maggior ponderazione, (sempre a mio modo di vedere ovviamente) altrimenti si esaspera il concetto che la Pubblica Amministrazione a fine anno debba riportare utili. Il termine lucro, pur contemplato nella legge italiana che ne prevede il "danno da cessazione" è scoveniente se usato a favore della Pubblica Amm.ne. Fabio
In tutto questo comunque esiste un'altra lacuna non indifferente del legistratore , poiché si parla di "perido" dopo la scadenza dell'orario, nessuna delibera in nessun Comune Italiano ha mai precisato quale sia il tempo effettivo, cioè non ha mai quantificato in minuti o ore, ciò che loro considerano PERIODO. In questo caso leggendo l'ordinanza del Comune di Isola del Giglio il "periodo", l'unico riportato, riguarderebbe una cifra pari a 7.00 euro, per tutta la giornata, la multa dovrebbe a quel punto essere di quell'importo, non inferiore non superiore. questa è una mia interpretazione visto che non esiste una norma o una qualsiasi delibera che valuta il periodo in termini reali,cioè minuti.
Franca seriamente, per favore, ho scritto in italiano.... adesso (e non prima) stiamo parlando della stessa cosa, e ti confermo per la terza volta che stai citando un parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Leggiti bene quello che scrivo, perchè non è che voglio fare il professorino, ma ci sono questioni di fondo che secondo me sono molto importanti e sottovalutate: Punto 1) - non si può far passare il concetto che un Ministero cambi la legge in vigore (in questo caso l'articolo 7 comma 14 del Codice della Strada) con un semplice parere che va contro la legge stessa e la giurisprudenza di Corte di Cassazione e Corte dei Conti, che se leggi l'allegato parlano chiaro; si creerebbe un pericoloso precedente con buona pace del principio di legalità; Punto 2) - secondo me non siamo di fronte ad una conquista per il cittadino e per l'automobilista, anzi: pensa al gestore del parcheggio che di fatto è impossibilitato a recuperare piccole somme (in alcuni casi si parla di centesimi, al massimo una manciata di Euro... Quanti pagherebbero sapendo che il recupero del credito è meno conveniente del credito stesso?). La prima conseguenza sarebbe sicuramente un aumento smisurato delle tariffe orarie del parcheggio stesso, oppure la creazione di aree con parcheggio a costo fisso, sia che ci si fermi un minuto, un'ora o un giorno. In questo modo il politico di turno al Ministero si è fatto bello in vista delle elezioni perchè ha eliminato quelle antipatiche multe, il politico locale passa da sanguisuga vessatore del cittadino, e la gente per la strada indovina un po' con chi si incazza?..... Per il Sig. Malanima, attenzione che la frase da lei riportata in cui si parla di "lucro" non è opera del Comandante Galli, ma è un virgolettato tratto da una sentenza della Corte dei Conti, giusto per chiarezza.
proprio per evitare una continua ed incessante botta e risposta, non parlo di annullamento delle multe ma di multe per ticket scaduti, non per ticket omessi."A parere di questo Ufficio in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario" IL PROLUNGAMENTO DELLA SOSTA E CONTEMPORANEAMENTE LA MANCATA CORRESPONSIONE NON CONFIGURA VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE.
Buongiono, leggo in ritardo e provo ad esprimere la mia. Il Comandante Roberto Galli, nel virgolettato che di seguito riporto dice "configuri una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento (salva la sottrazione dell’importo dovuto alla società svolgente il servizio, come contrattualmente previsto).” A mio modo di vedere il termine "LUCRO" all'interno di una Amministrazione Comunale suona molto male!!! In questomodo si afferma che l'Amministrazione Comunale, o le Amm.ni Comunali tutte, segue il principio del Lucro. Certamente il soggetto passivo è il cittadino. Un saluto. Fabio
la Signora Franca Melis insiste e persiste nel confondere discorsi ed argomenti: nulla da eccepire sulla sentenza che lei riporta, e che tratta del rapporto tra posti liberi e strisce blu; ma per l'appunto è una sentenza che discende direttamente da una norma di legge già scritta, e sulla quale mi trova d'accordo: tocca comunque ad altri organi competenti annullare le multe o considerarle nulle, o condannare un Comune ad un risarcimento per eventuali danni. Siccome però ho scritto chiaramente che io mi riferivo al suo secondo intervento, ribadisco che "la Signora Melis nel suo secondo intervento riporta il parere di un ufficio ministeriale e non una sentenza della Corte di Cassazione". Pertanto non esiste una Sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce che le multe fatte sulle strisce blu in presenza di tagliando scaduto siano da considerarsi nulle o contro la legge, anzi nella giurisprudenza viene stabilito il contrario. E stavolta pero di essere stato abbastanza chiaro, sia nella botta che nella risposta.
l'errore in cui incorre continuamente il sig Beppe Monti e quello di pensare che non ci sia una Sentenza di Cassazione . per evitare un botta e risposta allego la sentenza della Cassazione n°116 http://www.altalex.com/index.php?idnot=2311. io non parlavo di tiket scaduti ma di strisce blu e multe da non considerarsi valide.
L'errore in cui continua ad incorrere la Sig.ra Melis nel suo secondo intervento è quello di citare il parere di un Ufficio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come se invece fosse una parte di una sentenza della Cassazione. La Corte di Cassazione non si è pronunciata in questo modo ma nel senso contrario, e se il Ministero vuole veramente che le cose vadano come auspicato dovrebbe quantomeno provare a proporre una modifica di legge, semplificando notevolmente le cose.
Sempre in merito alle multe: Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c.14 del Codice. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997.A parere di questo Ufficio in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.
in merito a quello che ha scritto il Comandante dei Vigili Roberto Galli, al di là delle multe più o meno legittime per scadenza del tempo del parcheggio credo sia più grave che non vengano rispettate leggi del codice della strada tipo: La Corte precisa, con la decisione, l'obbligo dei comuni di realizzare parcheggi liberi accanto alle aree a pagamento. Le sezioni unite civili della Cassazione, sottolineano che nei centri urbani - ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica - gli amministratori comunali hanno l'obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria. Ad avviso delle sezioni unite al giudice di pace è inoltre consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere comunali relative all' istituzione di posteggi a pagamento. Più precisamente la Corte ha chiarito che «qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta». La sentenza della Cassazione assume un importante significato perché si fa carico dei diritti dei cittadini troppo spesso violati per "tutelare" le esigenze di "cassa" dei Comuni. franca melis