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Strisce blu: normativa e giurisprudenza

L’ultimo articolo a firma della minoranza consiliare in merito ai parcheggi a pagamento, ci fornisce l’occasione per fornire una spiegazione, o perlomeno tentare di darla, vista la gran confusione creata sia a livello istituzionale che amministrativo.

Quanto segue inoltre, vuole esulare dalla polemica strettamente di carattere politico locale, ma vuole tentare di essere di aiuto al cittadino, o quantomeno informarlo circa la situazione reale vista dalla prospettiva di chi è chiamato ad operare sulla Strada.

polizia municipale isola del giglio giglionewsCome prima cosa ci troviamo di fronte non ad una Sentenza di Cassazione, come erroneamente riportato dagli organi di stampa nazionali, ma di un parere già espresso tra l’altro nel 2010 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; parere che tra le altre cose sembra voler ignorare l’esistenza dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada.

L’articolo 7 del Codice, infatti, consente ai comuni di “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane. Dette aree possono essere gestite direttamente, ovvero date in concessione. Di norma, ove date in concessione il controllo avviene mediante ausiliari della sosta nominati ai sensi dell’articolo 17, comma 132, della legge 127/97.”

Quindi, il comune decide, tramite delibera di Giunta, che in determinate aree la sosta è consentita mediante il pagamento di una tariffa adeguata alla durata della sosta e rende noto tale obbligo mediante l’apposita segnaletica collocata a seguito di ordinanza. Chi non effettua il pagamento secondo le modalità indicate è, ovviamente, soggetto alle sanzioni previste dal codice della strada e, contrariamente a quanto ritiene il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tanto che non abbia mai effettuato il pagamento, quanto nel caso in cui il pagamento sia stato insufficiente perché in tal caso il pagamento non è stato effettuato per il periodo corrente, per cui sarà solo necessario distinguere se la sosta è anche limitata nel tempo, oppure soggetta al solo obbligo del pagamento di una tariffa adeguata.

Sul tema paiono illuminanti due pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, che smentiscono categoricamente quanto affermato nel parere Ministeriale, stabilendo che comunque “l'omesso pagamento di quanto dovuto in ragione della protrazione della stessa oltre il periodo indicato nel titolo esposto, configuri l'inosservanza di una prescrizione o limitazione attenente alla relativa durata (espressamente contemplata dall'art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f) con conseguente sanzionabilità della relativa inosservanza ai sensi dello stesso art. 7, comma 14”, trascendendo anche dal fatto che il parcheggio sia o meno gestito da un soggetto privato; la Corte dei Conti ci ammonisce inoltre riguardo al fatto che “la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio), nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che la disposizione, senza distinzione, sanziona), configuri una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso dei  proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento (salva la sottrazione dell’importo dovuto alla società svolgente il servizio, come contrattualmente previsto).

Al di là del fatto che il Ministero delle infrastrutture e Trasporti, con il proprio parere rilanciato proprio il 13 marzo scorso in risposta ad una precisa interrogazione parlamentare a firma Mognato Michele, voglia in qualche modo indirizzare politicamente la questione verso una minore vessazione nei confronti del cittadino, appaiono certamente del tutto sbagliate le modalità scelte per arrivare all’obbiettivo: di fatto basterebbe una semplice modifica dell’art. 7 del Codice della Strada per non prestare il fianco ad ingarbugliamenti teorici e pratici caratteristici della nostra macchina burocratica.

Si ricorda infine che se è pur vero che non sempre è facile prevedere la durata della sosta, e quindi pagare la somma giusta, con il rischio di incorrere in una sanzione o di versare somme superiori a quelle necessarie, è altrettanto vero che la soluzione a questo problema è stata rigettata dallo stesso Ministero, che non ha ritenuto legittimo il sistema di pagamento tramite SMS, peraltro già utilizzato in molte realtà.

Si allega in calce l’intero articolo del Comandante G. Carmagnini dal quale abbiamo ripreso alcuni illuminanti passi.

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Il Comandante la Polizia Municipale (Cap. GALLI Roberto)