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Caletta del Saraceno: seconda lettera aperta al Sindaco
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Caletta del Saraceno: seconda lettera aperta al Sindaco

Gent.mo Signor Sindaco dell’Isola del Giglio,

Dalla sua risposta alla interrogazione formulata dai Consiglieri di Minoranza concernente i lavori effettuati per il ripristino del Bagno del Saraceno dopo la mareggiata del 29 ottobre 2018,

mi ha fatto molto piacere finalmente conoscere il perché e il per come i lavori suddetti hanno avuto un epilogo così tanto discusso.

Nella risposta si afferma che il risultato di tali lavori sia dovuto al fatto che trattasi di “lavori di somma urgenza”, il che riguarda specificamente il rifacimento delle opere danneggiate e il ripristino delle condizioni di sicurezza secondo le vigenti normative.

Bene! Nessuno, prima della mareggiata dell’ottobre 2018, aveva mai sentito il bisogno di un progetto di riqualificazione urbana che riguardasse la Cala del Bagno del Saraceno, fatto salvo il suo miglioramento in materia di abbattimento delle barriere architettoniche presenti.

Prima del mese di ottobre 2018 erano presenti molte altre situazioni di maggiore priorità!

Invece adesso, a compimento di quei lavori, pensati in una “somma”, ma piuttosto lunga e tribolata urgenza (ricordo che la caletta durante la scorsa estate 2019 è rimasta transennata in quanto ancora cantiere aperto), si potrebbe anche profilare il bisogno di una riqualificazione urbana non solo della Caletta del Bagno del Saraceno, ma forse dell’intero borgo del Porto infestato da corrimano metallici, obbrobriosi, stile transenna mobile, che nulla hanno a che fare con la tradizione marinara gigliese.

Tale tipologia di “arredo” (accettato dalla Sovraintendenza!) è solo di recentissima introduzione. I primi a esserne dotati sono stati i due moli, che credo abbiano dato molto in termini “caduta di stile”! Basta pensare alla rifinitura e copertura realizzata con orripilanti e funeree lastre di granito forestiero in sostituzione della tradizionale copertura a bauletto di granito locale.

A proposito della realizzazione dei lavori di ripristino in generale e della posa in opera del parapetto in acciaio al Saraceno, Signor Sindaco, mi trovo perfettamente d’accordo con il suo pensiero quando leggo che i lavori sono stati effettuati secondo il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503: “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, le norme, cioè, volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

Rimango tuttavia molto perplesso non trovando la pertinenza del riscontro tra l’oggetto di applicazione della norma, cioè “l’eliminazione delle barriere architettoniche”, e il parapetto messo in opera.

Le chiedo un poco di pazienza e mi spiego meglio.

I commi 3 e 4 dell’articolo 1 del DPR 503/96, definiscono il campo di applicazione della legge agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, o a quelli esistenti anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, ed impongono l’obbligo di apportare tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la loro fruibilità da parte di persone su sedia a ruote

Sorvolando per il momento sugli altri obblighi specifici derivanti dalla applicazione della norma da lei indicata come quelli relativi ai contrassegni (articolo 2, comma 1) di “accessibilità” o del sistema di chiamata di cui all’articolo 1 che comporta l’esposizione del simbolo di “accessibilità condizionata” (articolo 2, comma 3), vediamo di seguito le specifiche parti della legge applicabili ai lavori eseguiti alla Caletta del Bagno del Saraceno.

Per l’articolo 4, “Spazi pedonali”, i progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, la legge, da lei citata continua dicendo che si applicano le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Proprio così, signor Sindaco, come Lei ci ha detto, la legge seguita per i lavori della Caletta del Bagno del Saraceno rimanda, per gli spazi pedonali, a ben determinati articoli di una ulteriore norma: il DM 236/89.

Vediamo insieme i punti del DM 236/89 esplicitamente richiamati e obbligatori da seguire:

I punti 4.2.1. e 8.2.1. trattano dei percorsi pedonali ed asseriscono che negli spazi esterni deve essere previsto almeno un percorso con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie e che assicuri loro la utilizzabilità. I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare ed essere privi di ostacoli di qualsiasi natura che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Il punto 8.2.1. è un articolo estremamente tecnico che dà ai progettisti tutti i dettagli, in termini dimensionali, per la realizzazione dei percorsi descritti per essere usufruiti da parte di persona su sedia a ruote.

È da sottolineare che in questi due articoli di legge non viene fatta alcuna menzione al tema della protezione contro il rischio di caduta dall’alto e nello specifico la realizzazione ed installazione di parapetti o manufatti similari.

I punti 4.2.2. e 8.2.2. trattano della pavimentazione dei percorsi pedonali che deve essere antisdrucciolevole; inoltre specificano che eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote e che i grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili. Anche in questo caso sono riservati ai progettisti tutti i dettagli, in termini di requisiti qualitativi di attrito per la qualificazione della pavimentazione antisdrucciolevole, non solo ma anche le indicazioni sulla stabilità, planarità, nonché le caratteristiche costruttive degli elementi costitutivi i percorsi medesimi.

A questo punto, Signor Sindaco, visto che per nessuno degli articoli del combinato disposto delle norme DPR 503/97 e DM 236/89 da Lei citate nella risposta alla interrogazione del Gruppo Consiliare “Progetto Giglio” concernente i “Lavori Bagno Saraceno” viene fatta alcuna menzione al tema della protezione contro il rischio di caduta dall’alto e nello specifico alla realizzazione ed alla installazione di parapetti, corrimano, o manufatti similari, mi permetto di ripeterLe cortesemente la domanda di cui al punto 1 della interrogazione della Minoranza Consiliare, sopra citata, in quanto, a mio modesto avviso, ad oggi ancora priva di pertinente risposta:

“quali sono state le normative obbligatorie specifiche per i luoghi pubblici che hanno imposto la realizzazione di un parapetto alto un metro per i luoghi con rischio di caduta dall’alto minore di due metri?”

Tuttavia, credo che, nella relazione di risposta, Lei faccia preciso riferimento ai contenuti normativi del DM 236/89 quando scrive: “La norma prevede infatti che l’altezza del corrimano debba essere non inferiore ai 90 cm e che “il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.” ”, tuttavia senza specificare quale sia l’articolo di riferimento.

Sinceramente, Signor Sindaco, a tal proposito devo nuovamente manifestarLe nuove ulteriori perplessità.

In primis il campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, intitolato: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, che Lei ha adoperato come riferimento normativo.

Ricordando che al di fuori degli articoli 4.2.1., 4.2.2., 8.2.1. e 8.2.2., fatti propri anche dal DPR 503/96, tutti gli altri articoli del DM 236/89 hanno quale campo di applicazione quello specifico riportato all’articolo 1:

  • agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
  • agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
  • alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
  • agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti

Mi scusi, Signor Sindaco, ma la domanda sorge spontanea:

Quale è l’edificio di riferimento per applicazione degli articoli del DM 236/89 diversi dai 4.2.1., 4.2.2., 8.2.1. e 8.2.2?

Ho cercato di ricostruire il riferimento normativo citato concernente i requisiti tecnici dei corrimano e dei parapetti.

Mi permetto, cortesemente, di evidenziare che le definizioni da Lei riportate hanno fonte nell’articolo 4: “criteri di progettazione per l’accessibilità”, che al punto 4.1.8. in combinato disposto con il punto 8.1.8. dell’articolo 8: “Specifiche funzionali e dimensionali” tratta però di “Balconi e terrazze” dell’edificio.

Questo è un disposto normativo tecnico molto dettagliato che tratta di soglie tra balcone e ambiente interno, di come devono essere costruite le porte finestre in funzione del loro transito di persone su sedia a ruote, dell’area minima che deve avere il balcone, dei parapetti dei balconi dell’edificio e delle loro caratteristiche dimensionali: “Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro”.

Per i corrimano invece dobbiamo analizzare altri punti dei sopra menzionati articoli 4 e 8, in particolare la combinazione tra il punto 4.1.10 e il punto 8.1.10. che trattano di “Scale”, sempre dell’edificio, naturalmente!

La descrizione del corrimano la troviamo quando la norma parla dei corrimano delle scale dell’edificio, che devono essere posti ad una altezza compresa tra 0,90-1 m e che i corrimano sui parapetti delle scale o parete piena devono avere una luce libera per essere afferrati di almeno 4 cm.

A questo punto mi permetterei di chiederLe:

Cosa mi sfugge?

Come è stato possibile applicare regole così puntuali e precise stilate per regolamentare la corretta costruzione, ristrutturazione o rifacimento di edifici, le terrazze, i balconi e le scale degli stessi affinché, a lavori ultimati, risultino privi di barriere architettoniche, alla costruzione di un muretto su una pubblica via, ancorché pedonale?

Inoltre, mi permetta di evidenziarLe un altro aspetto poco chiaro presente nella risposta fornita ai Consiglieri di Minoranza Muti e Cossu.

Non mi risulta esserci un allineamento logico nelle asserzioni contenute nelle seguenti frasi (riporto le Sue parole testuali):

Il D.P.R. n. 503/96 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, nello specifico, si riferisce all’accessibilità degli spazi pubblici a prevalente fruizione pedonale, come nel caso della Cala del Saraceno, ed ai percorsi urbani con l’adozione delle soluzioni tecnico/progettuali contenute nel D.M. n. 236/89

I motivi ostativi alla realizzazione di una strada fruibile anche da persone diversamente abili che permetta loro di raggiungere il belvedere del Saraceno, che si trova alla sommità della salita, risiede nel notevole dislivello che si deve superare per raggiungere tale zona.”

Insomma, Signor Sindaco, ci sta dicendo che per i lavori di ripristino della Caletta sono state seguite le obbligatorie, specifiche normative per la eliminazione delle barriere architettoniche, ma che le stesse barriere non sono state eliminate?!

Forse, allora, tali lavori di ripristino sono stati effettuati applicando l’articolo 19: “Deroghe e soluzioni alternative” del DPR 503/96?

In tale ipotesi le prescrizioni del regolamento, sono derogabili, ma solo per gli edifici o loro parti. Ritorniamo quindi al quesito sopra formulato:

Quale è l’edificio di riferimento per applicazione degli articoli del DM 236/89 diversi dai 4.2.1., 4.2.2., 8.2.1. e 8.2.2?

Qualora ricorresse tale evenienza, per il comma 4 del medesimo articolo 19 del DPR 503/96, la deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l’Amministrazione Comunale, suppongo, e della stessa deroga si sarebbe dato conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. Vale la pena ricordare che se così fosse, la stessa deroga sarebbe stata certamente comunicata alla apposita Commissione permanente.

Il lungo, articolato, forse noioso, ma doveroso ragionamento di contenuto tecnico-giuridico è frutto di un irrefrenabile bisogno di chiarezza e compiutezza nell’esprimere nozioni e concetti, bisogno maturato in più di un decennio di docenza universitaria presso l’Ateneo Senese e mi avvio quindi alle conclusioni.

Signor Sindaco, con la presente nota devo evidenziare che il contenuto della Sua risposta alla interrogazione dei Consiglieri della Minoranza è, per me, poco esauriente, perché:

  1. La posa in opera del corrimano di acciaio alla sommità del muretto della Caletta del Bagno del Saraceno non è imposta dalle norme da Lei citate;
  2. Le norme da Lei evidenziate e ritenute da seguire sono riferibili, nel caso specifico dei lavori di ripristino della Caletta del Bagno del Saraceno, alla sola eliminazione delle barriere architettoniche nei percorsi pedonali e minimamente alla protezione contro le cadute dall’alto tramite parapetti;
  3. Viene asserito che per la costruzione di un muretto lungo la via pedonale del Saraceno sono state applicate leggi che finalizzate all’adeguamento degli edifici privati o pubblici nei riguardi della loro fruibilità da parte di persone che usano sedie a ruote;
  4. Viene asserito che le stesse norme non sono state ottemperate, perché il percorso pedonale non può essere messa

Quindi, in buona sostanza credo che i lavori così come sono stati eseguiti alla Caletta del Bagno del Saraceno siano unicamente riconducibili alle scelte dell’Amministrazione a cui è demandata l’approvazione di un progetto.

Progetto che, come è stato da Lei asserito, non può rispettare la legge che ne impone la realizzazione!

Mio malgrado rimango convinto che sia stata persa una buona occasione per studiare e mettere in atto soluzioni alternative compensative, ammesse dal comma 5 del citato articolo 19 del DPR 503/96, nel rispetto delle indicazioni dell’articolo 7.2 del DM 236/89, anziché riconsegnare una strada con barriere architettoniche che sembrano essere addirittura aumentate.

Personalmente credo anche che non vi siano norme specifiche che impongono la realizzazione del corrimano sul muretto della Caletta del Bagno Saraceno, fatte salve le autonome determinazioni dell’Amministrazione Comunale, a cui è demandata l’approvazione del progetto.

Infine non dimentichiamo che molti cittadini gigliesi e appassionati frequentatori dell’Isola del Giglio si erano, lo scorso anno, spontaneamente mossi, con una raccolta di firme, per unirsi e rafforzare l’appello e la proposta tecnica che non contempla l’installazione del corrimano in acciaio sul muretto, rimasta del tutto inascoltata, di un autorevole cittadino gigliese: l’Architetto Bruno Begnotti (emerito professore di Scenografia presso la Facoltà di Architettura di Roma).

Cordiali saluti

Dott.Ing. Domenico Solari (già Responsabile della Rete e Coordinatore dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione della A.USL Toscana Sud Est) Gigliese - Bansaracinaio