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Cani sugli autobus: la protesta
Riceviamo la lettera che di seguito pubblichiamo in merito al trasporto animali sugli autobus al Giglio ma in generale nella parte di Toscana servita da Tiemme S.p.A. Abbiamo deciso di dar voce alla protesta ma allo stesso tempo spiegare più in basso, allo scopo di fare chiarezza, ciò che prevede la legge regionale Toscana ed il regolamento aziendale Tiemme.
“La scrivente fa presente che ieri 20 settembre si è recata con marito e 2 cagnolini alla vostra isola per trascorrere il proprio compleanno in gioia. Arrivata al Porto desiderava recarsi a Giglio Castello in pullman; acquistati i biglietti 4 per 8 euro gli è stato vietato di salire a bordo del pullman da un sedicente autista nonostante le museruole di cui erano provvisti i nostri cani adducendo la discrezionalità dell'autista a dispetto semmai di un regolamento interno neppure esibito. Mi trovo costretta a denunciare quanto accaduto per la mancanza di chiarezza ed aggiungo di educazione della persona specifica si fa notare l'aria di supponenza e menefreghismo rispetto ad un tema caro ai possessori di animali che oggi fanno parte delle nostre famiglie e che desiderano condividere con essi le vacanze.”
La legge regionale Toscana numero 95 del 2009 all’articolo 21 spiega che “i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale”. Al tempo stesso il comma 4, sempre dell’articolo 21, dà la possibilità al singolo esercente di disporre il divieto di ingresso: “Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco”.
La Tiemme S.p.A., sulla base di quest’ultimo comma ha emanato il seguente regolamento aziendale:
Sui mezzi Aziendali non è possibile trasportare animali ad eccezione dei cani guida per non vedenti e degli animali di piccola taglia per i quali sono in vigore le seguenti norme. Gli animali ammessi al trasporto sui mezzi sono solo ed unicamente quelli riportati nella tabella seguente:
- cani da guida per ipovedenti: ogni viaggiatore non vedente può portare con se gratuitamente un solo cane guida al guinzaglio e munito di museruola;
- cani di piccola taglia muniti di museruola: è considerato tale l’animale che possa tenersi comodamente in braccio, previo pagamento del titolo di viaggio. Tutti i cani di cui sopra ammessi a salire in vettura devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo o ingombro per gli altri passeggeri e che nessun viaggiatore faccia obiezione (L.692/1975). Non sono ammessi più di due cani per vettura.
- altri animali di piccola taglia (uccelli, gatti, pesci o pulcini) purché siano all’interno di ceste, gabbie, contenitori od altri imballaggi idonei che possano essere tenuti sulle ginocchia o collocati come i colli a mano e che nessun viaggiatore faccia obiezione (L. 692/1975). Si precisa che questi imballaggi devono essere privi di spigoli vivi o taglienti, non siano sudici e maleodoranti e siano privi di becchime e abbeveratoi colmi onde evitare che i viaggiatori vengano feriti od insudiciati e che la vettura ed i colli a mano che vi si trovano vengano danneggiati od insudiciati;
- in caso di affollamento, il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani guida per non vedenti) potrà essere limitato, od escluso, ad insindacabile giudizio del conducente della vettura;
- nel caso in cui l’animale sporchi o deteriori la vettura o rechi danno a persone o cose, la persona che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.).
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