E’ evidente come il mezzo DLB Micoperi Trenta e della chiatta MIC 2 di proprietà della MICOPERI S.p.A. siano mezzi inidonei all’espletamento delle operazioni di bonifica, atteso che l’inquinamento e l’alterazione ovvero la distruzione della fauna marina.
Tanto la società in questione quanto la Costa Crociere e perfino del sindaco – i quali perfettamente a conoscenza della situazione non hanno provveduto a fare alcunché ed anzi hanno persino omesso di inoltrare denuncia all’Autorità competente!- non vigilano su quanto rammostrato e portato a loro conoscenza ed anzi appare verosimile che divulghino dati, determinazioni ufficiali inveritieri e mendaci nel contenuto.
Ed allora, non par revocabile in dubbio come detti soggetti abbiano commesso in concorso di persona nel reato, quanto meno sotto il profilo meramente morale, il delitto di inquinamento ambientale!
Il comma primo del nuovo art. 452-bis cod. pen. Punisce, con la reclusione (da due a sei anni) e con la multa (da euro 10.000 a euro 100.000), chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati, come nel caso di specie.
In quanto concepito come reato a forma libera (“chiunque... cagiona...”), l’inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro - 4 acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche ecc..,e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale. Inoltre, l’inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell’evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. Una prima osservazione attiene evidentemente al rapporto e coordinamento fra la definizione di inquinamento data dalla norma e quella, già conosciuta dall’ordinamento, di cui all'articolo 5 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006), che definisce l'inquinamento ambientale come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali,
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