franca melis isola del giglio giglionews
Cittadina gigliese denuncia Micoperi e Costa Crociere
Cittadina gigliese denuncia Micoperi e Costa Crociere

Mentre da un lato arriva la notizia della ripresa dei lavori di bonifica e pulizia dei fondali di punta Gabbianara, a seguito della rimozione della Costa Concordia, sospesi i primi giorni di Agosto, dall'altro lato registriamo l'esposto/denuncia presentato lo scorso 8 Agosto 2016 alla Procura della Repubblica di Grosseto da parte di una cittadina gigliese, Franca Melis, contro le società Micoperi e di Costa Crociere per il reato di danno ambientale.

In attesa di conoscere le azioni che la Procura intenderà intraprendere a seguito della denuncia, pubblichiamo di seguito l'articolato esposto nella sua interezza.

ILL.MA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GROSSETO Per il tramite dell’ILL.MA ARMA DEI CARABINIERI

ESPOSTO

La sottoscritta Franca Melis, nata a Firenze, il 25/06/58, residente all’Isola del Giglio, via Trento n.3

espone quanto segue:

Il 13.01.2012, alle ore 21:45:05, la nave da crociera Costa Concordia agli ordini del comandante Francesco Schettino e di proprietà della compagnia di navigazione Costa Crociere, parte del gruppo anglo-americano Carnival Corporation & plc. Salpata dal porto di Civitavecchia e diretta a Savona per la prima tappa della crociera «Profumo d'agrumi», nelle acque dell'Isola del Giglio la nave ha urtato uno scoglio riportando l'apertura di una falla lunga circa 70 metri sul lato sinistro dell'opera viva; l'impatto ha provocato la brusca interruzione della crociera, un forte sbandamento e il conseguente arenamento sullo scalino roccioso del basso fondale prospiciente Punta Gabbianara, a nord di Giglio Porto, seguito dal parziale affondamento della nave. L'incidente aveva suscitato timori per un possibile disastro ambientale, dato che nei serbatoi della nave erano stivate circa 2 400 tonnellate di olio combustibile: si erano verificate perdite di liquidi, anche se non del temuto olio. Dopo il naufragio, il relitto della Costa Concordia si era mosso di alcuni centimetri a causa del moto ondoso e delle correnti, col rischio di scivolamento lungo il fondale fino alla pianura sottomarina sottostante la scogliera, a88mdi profondità, sommergersi quindi completamente e complicando le operazioni di rimozione. Del recupero fu incaricata TITAN SALVAGE, una società statunitense specializzata nel settore, che, assieme all'italiana MICOPERI S.p.A., ha gestito la rimessa in assetto e galleggiamento del relitto per poi rimuoverlo. La prima operazione, portata a termine dalla società olandese Smit Salvage, è stata quella di rimozione del combustibile dai serbatoi: la nave conteneva oltre 2 000 tonnellate di IFO 380 cSt (centistokes), un olio combustibile molto denso, e 180 tonnellate di MTO.
Le operazioni di rimozione hanno avuto inizio il 29 maggio 2012. Durante la durata dei lavori sono state osservate le regole stabilite per la salvaguardia dell'ecosistema dell'Isola del Giglio, essendo stato messo in serio pericolo dalle sostanze nocive fuoriuscite dalla nave dopo il naufragio. Il successivo 15 luglio i tecnici della TITAN-MICOPERI hanno completato le operazioni di rimozione dello scoglio rimasto conficcato nello scafo. Nell'aprile 2013 sono stati montati i primi due cassoni sul lato di sinistra, nell'ambito del piano di recupero che ha poi previsto, dopo la stabilizzazione del relitto, il montaggio di 30 cassoni (15 per lato), per garantire la galleggiabilità. IL 23 luglio 2014, terminate le operazioni di ri-galleggiamento, il relitto della Costa Concordia lasciava per sempre l’Isola del Giglio e a seguire iniziavano le operazioni di pulizia e bonifica del fondale marino ad opera della MICOPERI S.p.A.. Ma questa è storia! Ciò che però non è di dominio pubblico è che la MICOPERI S.p.A. utilizza per le operazioni di bonifica il mezzo DLB Micoperi Trenta e della chiatta MIC 2 e che durante lo svolgimento di esse, a causa del mezzo navale da loro usato, essi stanno distruggendo il corallo nero, specie rara e protetta, presente nelle acque dell’Isola – facente parte dell’area protetta del Parco Naturalistico della Toscana -. Inoltre, il mezzo DLB Micoperi Trenta e della chiatta MIC 2 inquina le acque circostanti con sostanze organiche (ad esempio, liquami) ed inorganiche (ad esempio: cemento, olii ecc....), atteso che la MICOPERI effettua la carena dei mezzi al largo e non, come previsto, in uno scalo attrezzato. Non è difficile notare, e sul punto esistono quivi allegate riproduzioni fotostatiche e testimoni ictu oculi, che dalla DLB Micoperi Trenta e della chiatta MIC 2, nelle acque adiacenti al porto e persino al largo, si formi una scia lattiginosa di difficile dissolvenza di natura oleosa, di evidente natura inorganica, che persiste e che, nonostante le lamentele portate a conoscenza delle preposte Autorità, rispetto alle quali nulla è stato fatto.
E’ evidente come il mezzo DLB Micoperi Trenta e della chiatta MIC 2 di proprietà della MICOPERI S.p.A. siano mezzi inidonei all’espletamento delle operazioni di bonifica, atteso che l’inquinamento e l’alterazione ovvero la distruzione della fauna marina. Tanto la società in questione quanto la Costa Crociere e perfino del sindaco – i quali perfettamente a conoscenza della situazione non hanno provveduto a fare alcunché ed anzi hanno persino omesso di inoltrare denuncia all’Autorità competente!- non vigilano su quanto rammostrato e portato a loro conoscenza ed anzi appare verosimile che divulghino dati, determinazioni ufficiali inveritieri e mendaci nel contenuto. Ed allora, non par revocabile in dubbio come detti soggetti abbiano commesso in concorso di persona nel reato, quanto meno sotto il profilo meramente morale, il delitto di inquinamento ambientale! Il comma primo del nuovo art. 452-bis cod. pen. Punisce, con la reclusione (da due a sei anni) e con la multa (da euro 10.000 a euro 100.000), chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati, come nel caso di specie. In quanto concepito come reato a forma libera (“chiunque... cagiona...”), l’inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro - 4 acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche ecc..,e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale. Inoltre, l’inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell’evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. Una prima osservazione attiene evidentemente al rapporto e coordinamento fra la definizione di inquinamento data dalla norma e quella, già conosciuta dall’ordinamento, di cui all'articolo 5 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006), che definisce l'inquinamento ambientale come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali,
oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"; nozione che sembra conservare la funzione di canone ermeneutico utile per qualificare, nelle sue concrete estrinsecazioni, ogni forma di alterazione peggiorativa dell’ambiente, laddove alla novella è assegnato il compito di definire il momento in cui una condotta di alterazione assume le connotazioni quali/quantitative del delitto di inquinamento vero e proprio. Mai avremmo pensato che chi avrebbe dovuto porre rimedio al disastro concordia stia distruggendo il patrimonio faunistico marino e lo stia inevitabilmente inquinando.
SI RICHIEDE OPPORTUNA VERIFICA: Chiedo inoltre che vengano espletati accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cpp sullo stato dei mezzi impiegati da Micoperi Spa, relativamente alle certificazioni in validità, con particolare attenzione nella verifica di eventuali sostanze pericolose nell’ambiente marino presenti nelle casse di stabilità dei e sul grado di pericolosità di eventuali mezzi sostitutivi, non ormeggiati mediante ancore e cavi di ormeggio, ma con un sistema di posizionamento dinamico. Ricordiamo che l’area di intervento del cantiere WP09, risulta essere particolarmente ridossata alla parte granitica della Punta Gabbianara. NEI CONFRONTI DI nei confronti di MICOPERI S.P.A. e COSTA CROCIERE, e di quanti altri vi abbiano concorso anche sotto il profilo morale, p.e.p. per il reato ex articolo 452 bis c.p., esprimendo ferma volontà che lo stesso sia penalmente perseguito per questo e per ogni altro titolo di reato che emergesse a seguito delle indagini preliminari, OPPONIAMO a che l’azione penale venga esercitata mediante richiesta di emissione di decreto penale di condanna CHIEDIAMO
In conclusione, riteniamo di aver subito, a nostro danno il reato di inquinamento ambientale, Perciò, sporgiamo di divenire destinatari ex art. 408, II comma c.p.p,. dell’avviso dell’eventuale richiesta di archiviazione che il Pubblico Ministero decidesse di presentare al competente Giudice per le Indagini Preliminari,

si allegano in copia i seguenti documenti:

-  Riproduzione fotostatica sversamento di liquami dalla DLB Micoperi 30. -  Riproduzione fotostatica sversamento liquido lattiginoso da murata Micoperi 30. -  Riproduzione fotostatica orientamento dei cavi di ormeggio Micoperi 30.

Chiediamo che vengano auditi a sommarie informazioni e/o come testimoni sui fatti di cui alla sopra esposti ... (seguono nomi e cognomi di n° 6 testimoni n.d.r.)

Franca Melis