Facendo seguito all’intervista ieri rilasciata ad alcuni quotidiani locali rilevo che è notizia recente il naufragio del maldestro tentativo parlamentare di produrre una incostituzionale norma retroattiva salva gestori idrici.

E’ ormai chiaro che i gestori devono restituire le somme indebitamente percepite per canoni di depurazione in zone in cui non esiste depuratore. Pertanto ogni richiamo dell’Acquedotto del Fiora e degli altri gestori idrici toscani ed italiani a non meglio precisate disposizioni ministeriali è del tutto inappropriato.

Gli effetti della sentenza costituzionale sono retroattivi in quanto la norma viene dichiarata incostituzionale sin dall’origine.

Mi auguro quindi che Acquedotto del Fiora, così come tutte le altre società di gestione, restituiscano spontaneamente le somme percepite agli utenti senza aggravare le aule giustizia di un contenzioso che finirebbe male per il gestore anche in termini economici.

Nel frattempo è bene che gli utenti interessati interrompano la prescrizione inviando una
richiesta di rimborso, sotto forma di lettera raccomandata a.r., al gestore idrico attuale e presente (comuni).

Il problema pratico attuale è l’individuazione del giudice competente in quanto dal 2005 le controversie in materia di depurazione delle acque sono state devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ma sulla norma pende altra questione di legittimità costituzionale peraltro sollevate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza 20501/2008, anche se con la sentenza 335/2008 la Corte Costituzionale sempre ormai propendere per la qualificazione totalmente contrattuale del rapporto utente/gestore e quindi difficilmente potrà confermare la disposizione processuale che invece qualifica il rapporto in ambito tributario.

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Il presidente
Marco Festelli