Si comunica che entro il prossimo 16 giugno 2023 i contribuenti sono tenuti a versare l'acconto Imu 2023. Si fa presente che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2023, recuperabile a questo link, sono state approvate (o confermate) le seguenti aliquote:
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Imu per abitazione principale: esente, escluse categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, sulle quali si applica l’aliquota del 4 per mille, con una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta;
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Imu fabbricati rurali a uso strumentale: 1,00 per mille;
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Imu fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: dal 1° gennaio 2022 esenti (art. 1 comma 751 L. 160/2019);
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Imu fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille (di cui il 7,60 per mille da versare allo Stato);
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Imu per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
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Imu terreni agricoli: esente in quanto stabilito dalla legge 34/2015 di conversione del decreto legge 4/2015;
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Imu aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
I principali codici tributo Imu 2023 sono i seguenti:
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3912 abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
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3916 aree fabbricabili;
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3918 altri fabbricati;
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3925 fabbricati D quota Stato;
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3930 fabbricati D quota Comune;
Si ricorda ai contribuenti che l’art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abrogato la Tasi.
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