NE OCCASIO SIT MAIORIS TUMULTUS
Molto mal volentieri, dato che si tratta di argomenti già a lungo dibattuti (vedi mio precedente intervento sul sito GiglioNews del 2 giugno 2008 a proposito di presunti fenomeni di bracconaggio all'isola del Giglio) ma comunque rispettoso della volontà del povero Dante (babbo di Giovanni Andolfi) che era solito dire: "le cose quando uno non le capisce bisogna faccele capi'" ritengo doveroso ribadire le seguenti brevi considerazioni:
- l’art. 637 del Codice Penale del 1930 punisce l’ingresso abusivo nei fondi altrui stabilendo: "Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103”. La deroga a tale norma non sarebbe prevista neppure per i cacciatori: l'esercizio venatorio è infatti vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto.
- Opportuno ricordare ancora che se qualsiasi privato cittadino ha notizia o sentore di una vicenda che può avere caratteri di reato è suo diritto e dovere informarne gli agenti di polizia giudiziaria e non assumere iniziative personali potendo correre il rischio di incorrere in atti aventi carattere di violenza privata e/o reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Infatti, a norma dell'art. 393 del Codice Penale chiunque, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso [c.p.p. 336-340], con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a duecentosei euro.
- La relativa dottrina giuridica ritiene giustamente che la motivazione di tale disposizione si riscontra nella tutela del cosiddetto monopolio giudiziario della risoluzione delle controversie tra privati, e quindi della pace sociale che sarebbe compromessa se si lasciasse spazio alla giustizia privata. Tuttavia rileva anche l'interesse del privato, da alcuni autori considerato addirittura l'unico interesse oggetto di tutela. La ratio della legge rispetta il principio “ne occasio sit maioris tumultus” ovvero: "affinché non costituisca occasione di un maggiore disordine”.
Per gli evidenti risvolti in tema di ordine pubblico, è ovvio che garantire il rispetto del suddetto principio giuridico compete al Sindaco quale responsabile della pubblica sicurezza.
Armando Schiaffino, ex Sindaco
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