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Interrogazione ex Impa in zona P.E.E.P.: il Sindaco risponde

Comune di Isola del Giglio
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Grosseto
Il Sindaco

Ai Consiglieri Comunali
Guido Cossu e Armando Schiaffino

e p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI
PROCURA GENERALE PER LA TOSCANA

Al Signor Prefetto di GROSSETO

Al Segretario Comunale di Isola del Giglio – Dott. Simone Cucinotta

Al Revisore dei Conti
Dott. Braccini Alessandro

OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:

  • LOTTI 5, 7, 8 e 9 SITI IN ZONA P.E.E.P. DI GIGLIO PORTO
  • RECUPERO ONERI ESPROPRIAZIONE TERRENI EX IMPA IN ZONA P.E.E.P

Preliminarmente, nel rispondere all’interrogazione di uguale oggetto, mi sembra opportuno ricostruire alcuni dei principali accadimenti che nell’interrogazione sono stati omessi e che hanno fortemente determinato l’iter amministrativo dell’intero procedimento.

Nel lontano 2004, in una nota a firma dell'avvocato Umberto Gulina, che ha assistito il comune di Isola del Giglio nella controversia con IMPA, parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2005, si evince che IMPA aveva cercato di far valere la tesi dell'accessione invertita e per questo l'ha perseguita anche in appello, poiché in siffatta ipotesi avrebbe richiesto e probabilmente ottenuto un risarcimento del danno integrale, nel senso di comprendere il pieno ed effettivo valore di mercato nonché la rivalutazione e gli interessi. Il risultato finale, invece, è stato il meno dannoso possibile per il Comune, poiché, avendo fatto valere la tesi dell'esproprio (e nel contempo essendo sopravvenuta la nuova normativa sulle indennità con la legge numero 359/92 Articolo 5 bis), la misura dell'indennità risultò dimezzata rispetto al valore.

Successivamente dall'avvocato Gulina fu trasmessa la nota protocollo numero 344 del 12 01 2005, indirizzata alla c. a. di un assessore comunale, a titolo di promemoria sulla questione del conguaglio che l'Amministrazione comunale di Isola del Giglio avrebbe dovuto chiedere per l'assegnazione delle aree del piano di zona di Giglio Porto oggetto del decreto di esproprio, invitava una lettera in forma raccomandata A. R. sia alle imprese e/o cooperative cui vennero assegnati i lotti, sia agli attuali assegnatari in diritto di proprietà e/o superficie dei singoli alloggi.

Tuttavia, in base alle informazioni pervenutemi dagli uffici, non mi risulta che né allora né in seguito siano stati posti in essere gli atti interruttivi della prescrizione suggeriti dal legale dell’Ente.

Seguì invece la deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 20 aprile 2005 avente ad oggetto: Recupero somme dell'indennità di espropriazione e degli interessi legali della zona PEEP di Giglio Porto.

Nella premessa della citata deliberazione si dà atto, fra l’altro:

  • dell'obbligo del comune di attivarsi nei confronti dei soggetti assegnatari dei terreni del PEEP di Giglio Porto e dei loro aventi causa per rivalersi dei maggiori costi sopportati per l'acquisizione;
  • che gli uffici comunali, per carenza strutturale di personale, non sono in grado di fare fronte alle procedure volte alla rideterminazione delle nuove quote e, altresì, alla puntuale individuazione delle aree cosiddetti “Lotti recingibili” oggetto delle procedure di rivalsa;
  • del fatto che la giunta comunale avrebbe dovuto individuare le procedure atte a porre in essere il recupero delle somme dovute e all'individuazione puntuale delle aree PEEP assegnate ed utilizzate.

Il Consiglio Comunale, in quell’ occasione all'unanimità degli 11 consiglieri presenti e votanti (fra l’altro con il mio voto favorevole, all'epoca dei fatti da Consigliere Comunale di opposizione, e quello favorevole del consigliere Armando Schiaffino, oggi firmatario dell’interrogazione ma all’epoca Consigliere comunale di Maggioranza), deliberava:

di dare mandato all'ufficio Tecnico comunale:

  • di nominare un professionista esterno per la ricognizione ed il calcolo delle aree PEEP con un riesame complessivo dei trascorsi degli ultimi 30 anni;
  • preventivamente alla determinazione dei prezzi definitivi di acquisizione delle aree PEEP, l'adozione di eventuali varianti urbanistiche di riperimetrazione delle aree PEEP, al fine di escludere dalle stesse quelle aree oggetto di opere pubbliche che per la loro natura, inserimento e caratteristiche costruttive non siano esclusivamente di pertinenza e, quindi, "a servizio" dell'insediamento abitativo del PEEP, ma siano destinate ad uso collettivo (viabilità, parchi ecc.);
  • di provvedere alle procedure relative alle comunicazioni di avvio del procedimento con la finalità di interrompere i termini di prescrizione;

Passarono più di due anni dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2005 e il Sindaco dell’epoca, con Ordinanza Sindacale dell’ 11.05.2007 individuò nell’architetto Umberto Michele il professionista cui conferire incarico per collaborare con il Comune di Isola del Giglio per l'espletamento di istruttoria e perizia tecnica valutativa delle aree PEEP di Isola del Giglio, in riferimento alle cause civili instaurate con i precedenti proprietari dei suoli ed in collaborazione con il legale dal Comune incaricato. Seguiva conferimento dell'incarico convenzionale a cura del Responsabile dell'Area tecnica geometra Giovanni Battisti e conseguente perizia predisposta dall’Architetto Umberto Michele.

Ben dieci anni dopo dai fatti sopra esposti hanno avuto luogo le note vicende descritte nella vostra interrogazione cui mi accingo a rispondere.

Per quanto attiene alla questione delle opere di urbanizzazione primaria ancora da eseguire, il Legale esterno che assiste il Comune ha provveduto ad esperire il tentativo di mediazione nei confronti della Casa Oggi Società Cooperativa a r.l. e della compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni spa, succeduta alla compagnia Tirrena di Assicurazioni spa, che ebbe a rilasciare la nota polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione delle ridette opere (polizza n° 120104 del 20/03/1992).

Tale tentativo si è reso necessario, in quanto la materia delle fideiussioni assicurative rientra tra quelle che – ai sensi di quanto è previsto dall’art. 5 del decreto legislativo del 04/03/2010 n°28, nell’interpretazione fornitane da parte significativa della giurisprudenza - sono soggette a tentativo obbligatorio di mediazione, il quale – lo si ricorda - costituisce condizione di procedibilità della successiva (eventuale) azione giudiziaria.

La Casa Oggi Società Cooperativa a r.l. – pur informata del procedimento, nelle forme di legge, dall’organismo di mediazione adìto (Centro Studi e Servizi – Azienda Speciale della Camera di Commercio Maremma e Tirreno) - non ha aderito alla procedura, mentre lo ha fatto la compagnia Groupama Assicurazioni spa.

Peraltro, nonostante la formale adesione di quest’ultima, la procedura di mediazione si è – purtroppo - conclusa con esito negativo, stante l’inconciliabilità delle posizioni formalmente espresse dalle parti nel contesto della stessa.

A fronte di ciò – ed a fronte altresì dello scambio di corrispondenza intercorso tra i Legali di parte - l’Amministrazione Comunale si è riservata di valutare il conferimento di specifico incarico giudiziale a Legale esterno, per la proposizione di un’azione in giudizio finalizzata a tutelare le proprie ragioni creditorie scaturenti dalla sopra ricordata polizza fideiussoria .

*   *   *

Per quanto riguarda, invece, la questione del recupero dei maggiori costi di esproprio dei terreni su cui sono stati edificati i lotti da 1 a 9 dell’Area PEEP di Giglio Porto, si è resa necessaria una complessa ed articolata operazione di reperimento dati (e successiva elaborazione dei medesimi, da utilizzarsi, in parte, anche ai fini della ripartizione degli oneri per le sopra ricordate opere di urbanizzazione primaria ancora da eseguire) che – nell’impossibilità di essere svolta dagli Uffici Comunali a causa del carico di lavoro gravante sugli stessi - è stata affidata ad un professionista Tecnico esterno.

Tale operazione ha portato alla redazione - da parte dell’or ora menzionato Tecnico esterno – di una “Perizia Tecnica- riparto pro-quota delle maggiori indennità di esproprio”, mediante la quale sono stati individuati i soggetti a cui richiedere il pagamento, le somme da richiedere, nonché i criteri di riparto di dette somme tra i vari lotti e tra le varie unità immobiliari edificate nell’ambito degli stessi.

Successivamente e conseguentemente l’Ufficio Tecnico ha proceduto all’invio - ai soggetti interessati, come sopra analiticamente individuati - di una comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge 241/1990, a cui hanno fatto seguito alcune missive con le quali taluni dei destinatari della ridetta comunicazione hanno formulato osservazioni e/o contestazioni in merito al procedimento amministrativo intrapreso.

Allo stato è in corso – da parte dei competenti Uffici Comunali - la valutazione di dette osservazioni e contestazioni, al fine di individuare – alla stregua delle previsioni della vigente normativa - il modus procedendi più opportuno e corretto da tenere, a tutela degli interessi dell’Ente Comunale.

Il Sindaco
Sergio Ortelli