COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA

Stop alla tassa di sbarco. Dal Tribunale un'altro “schiaffo” ad Ortelli.

Confermato ancora una volta lo stop alla tassa di sbarco per i turisti che arrivano sull’isola del Giglio e Giannutri a bordo di navi vettore, cioè imbarcazioni che fanno collegamenti marittimi saltuari (minicrociere, etc.) diversamente classificabili come una vera e propria linea di navigazione nonostante viaggi anche periodici e ad orari prestabiliti.

La vicenda parte dal Ministero dell'economia e delle finanze che, a norma dell'art. 52, comma 5, del d.lgs n. 446 del 1997, che può impugnare avanti gli organi di giustizia amministrativa i Regolamenti comunali sulle entrate tributarie per vizi di legittimità, svolgendo, in questo modo, «una funzione di controllo non generalizzata, ma strumentale alla verifica che l'esercizio della potestà regolamentare non esorbiti i limiti di volta in volta stabiliti dalla legge, risultando perciò perfettamente compatibile con le garanzie costituzionali delle autonomie locali, con la riserva della materia tributaria al legislatore statale sancita dall'art. 117, comma 2 lett. e) Cost. e con il generale principio di ragionevolezza».

In primo luogo, l'amministrazione finanziaria “ha rilevato l'illegittimità della disposizione che estende l'applicazione dell'imposta di sbarco ad ogni persona fisica che, per giungere sull'isola, utilizzi non già i traghetti o altri mezzi delle compagnie di navigazione di linea, ma «altri vettori pubblici e/o privati», nel contempo imponendo a carico di detti vettori, diversi dalle compagnie di navigazione di linea previste dalla legge statale, gli obblighi connessi alla responsabilità per il pagamento e la riscossione dell'imposta”.

Nel marzo 2004 (fonte Il Tirreno allegato) il sindaco aveva contestato le motivazioni della prima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Firenze ed aveva preannunciato ricorso, ma lo stesso Tribunale ha confermato la sentenza, come risulta da un ampio articolo apparso in cronaca di Grosseto  sul quotidiano Il Tirreno del 14.7.2013).

Ora, francamente non riusciamo a comprendere, le ragioni del sindaco che ha assunto una posizione di completa illegittimità degli atti posti in essere e questo comporterà altre spese a carico dell'Ente di circa 10 mila euro, di cui otto per il legale del Comune e due per spese di giustizia, salvo miglior verifica, oltre a quello già corrisposte per la prima sentenza.

Questo vuol dire che, anziché utilizzare la tassa di sbarco dei passeggeri dei traghetti per servizi pubblici, l'introito sarà utilizzato per pagare il legale e le spese di giustizia, con la contemporanea richiesta di rimborso della tassa già corrisposta da parte delle società dei diverse dai traghetti di linea.

Andando avanti di questo passo, rispetto alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio 2013, è possibile lo squilibrio di bilancio che avrebbe serie conseguenze, compreso il rischio di scioglimento dell’intero Consiglio Comunale, se non intervengono provvedimenti concreti per il pareggio del bilancio.

Tutto ciò fa ipotizzare una manovra finanziaria su IMU e TARES da parte della Giunta che rappresenterebbe un’ulteriore umiliazione per i bilanci dei contribuenti che sarebbe ingiusta per coprire spese conseguenti a iniziative sbagliate degli amministratori comunali.

In ogni caso, un'altra “gatta da pelare” per il sindaco Ortelli che si vede ridurre le entrate e senza soldi non si fa la spesa e noi, attualmente come Amministrazione Comunale, siamo nelle stesse condizioni di un pensionato che non arriva a fine mese.

GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
Tassa di sbarco bocciata «Assurdo, subito ricorso»
«Riteniamo doveroso il rispetto della sentenza ma crediamo si tratti di un esito lesivo del diritto di uguaglianza tra i cittadini sancito dalla Costituzione della Repubblica».

ISOLA DEL GIGLIO. «Riteniamo doveroso il rispetto della sentenza ma crediamo si tratti di un esito lesivo del diritto di uguaglianza tra i cittadini sancito dalla Costituzione della Repubblica».

Lo afferma il sindaco del Comune di Isola del Giglio Sergio Ortelli, dopo l’ordinanza del Tribunale amministrativo della Toscana che ha accolto il ricorso del Ministero dell’Economia sulla tassa di sbarco.

«Una sentenza emessa peraltro in condizioni di evidente distrazione per quanto concerne la memoria difensiva presentata dal Comune che spiegava, rispetto alle due delibere richiamate sulla competenza del consiglio comunale e sulla risoluzione di un’eventuale controversia in sede tributaria, così come ampiamente argomentati, di avere già modificato il regolamento oggetto della diatriba, fin dalla metà di febbraio scorso. Quindi il nuovo regolamento era stato approvato affinché fosse il Consiglio Comunale a regolamentare le esenzioni o le riduzioni del tributo».

Ortelli dunque contesta la decisione del Tar e annuncia battaglia: «Il Comune di Isola del Giglio per questi motivi e certo della correttezza dell’applicazione della tassa, ricorrerà al Consiglio di Stato rimarcando in modo netto che non devono esistere discriminazioni fra i turisti che arrivano con un vettore rispetto a un altro. Si tratta appunto di tassa di sbarco e non e non di tassa in base al mezzo usato per arrivare sulle isole. Per questo motivo abbiamo già interessato, inoltre, l’Associazione Nazionale Isole Minori perché si faccia promotrice a livello nazionale di un’azione forte contro i continui provvedimenti penalizzanti che vengono presi nei confronti di territori già fortemente messi alla prova e che rischiano di sparire definitivamente».

Poi una stoccata al ministero dell’economia che ha impugnato gli atti del Giglio davanti al Tar: «Alla luce di una tassa che avrebbe dovuto trasformarsi in una compensazione economica dei piccoli comuni come le isole, visti i tagli disastrosi sferrati dal Governo, il ministero avrebbe potuto promuovere una legislazione che ad oggi non chiarisce quali vettori siano da considerare di linea e quali non lo siano. Così, a seguito della sentenza del Tar, il Comune è costretto a violare il principio comunitario della libera concorrenza considerato che le cosiddette compagnie di linea, dovranno applicare la tassa, mentre le compagnie non dichiarate tali potranno essere esentate. Ritengo sia un’incolpevole distrazione perché, per lo stesso motivo, ricordando che le isole minori hanno tutte adottato un unico regolamento, la IV sezione del Tar di Catania, sulla stessa materia con l’ordinanza 148/2013 ha decretato, rispetto allo stesso ricorso presentato dal ministero, l’esatto opposto».

Fonte IL TIRRENO 24 marzo 2013