Nella giornata del 07.02.12, l’Associazione SOS Concordia si è costituita parte offesa nel procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.

La costituzione di parte offesa è finalizzata, nel più ampio spirito collaborativo delle persone offese con la Procura, ad assistere e partecipare attivamente (e non da spettatori assenti) al procedimento penale che vede coinvolti anche i gigliesi nella tragedia della Costa Concordia. I legali dell’Associazione, proprio nel rispetto dello spirito suddetto, hanno evidenziato elementi di approfondimento delle indagini ai fini dell’individuazione di tutti i responsabili della tragedia e di tutti i reati ipotizzabili.

L’Associazione SOS Concordia risponde alle domande più frequenti.

1)
Quali sono le ragioni della costituzione di parte offesa nel procedimento penale?

Bisogna innanzitutto chiarire come la costituzione di parte offesa sia diversa dalla costituzione di parte civile. Tali due costituzioni, che all’interno del procedimento penale avvengono in due fasi nettamente distinte, hanno finalità diverse.
La costituzione e la nomina di un difensore da parte dei soggetti offesi legittima loro a partecipare, nel più ampio spirito collaborativo e di impulso, all’accertamento ed all’approfondimento dei fatti costituenti reato. Diversamente, la costituzione di parte civile è volta a domandare, all’interno del medesimo procedimento penale, da parte dei danneggiati (eventualmente già persone offese) il risarcimento dei danni subiti.
E’ chiaro, quindi, come l’Associazione SOS Concordia, costituendosi parte offesa nel procedimento penale, non abbia avanzato richieste risarcitorie di danni (che oltretutto spera non si verifichino) ma semplicemente abbia inteso partecipare attivamente al processo.
Si ricorda, oltretutto, che nell’imputazione contro Schettino ed Ambrosio per il naufragio del 13 gennaio, la Procura di Grosseto ha già contestato il disastro colposo (art. 449 co. 2 c.p.). Di conseguenza, l’Associazione e tutti i cittadini gigliesi sono già offesi, indipendentemente da ulteriori successive contestazioni, per l’intervenuto disastro colposo.

2)
Qual è il termine ultimo per la costituzione? Perché intervenire ora?

Chiarita la differenza tra le due costituzioni, si comprende l’opportunità di intervenire in questo momento, di approfondimento delle indagini e delle responsabilità, come persone offese nel processo.
E’ ovvio ed anche noto che la costituzione di parte civile possa essere fatta in un momento successivo, quando ovviamente, i danni meramente temuti saranno eventualmente reali; ma è ovvio altresì che partecipare, come persone offese, sin dall’inizio significa esercitare all’interno del processo, tutti i diritti e le facoltà previste dalla legge a vantaggio della persona offesa dal reato. Tra questi il diritto della persona offesa di nominare un tecnico, il difensore, che collabori alle indagini e aggiorni la persona offesa sull’andamento delle stesse, il diritto della persona offesa di partecipare a tutti quegli accertamenti tecnici effettuati nelle indagini preliminari e non ripetibili nel dibattimento, il diritto di presentare memorie e richieste alla Procura, il diritto di assistere a tutti gli atti di indagine, il diritto di chiedere e di partecipare all’incidente probatorio, il diritto di essere avvisato della fissazione dell’udienza preliminare, il diritto di essere avvisato dell’eventuale richiesta di archiviazione per uno o più reati da parte della Procura, il diritto di chiedere eventualmente l’avocazione delle indagini al Procuratore Generale, il diritto di visionare e prendere copia degli atti di indagine ecc.
E’ chiaro che tutti questi diritti, il cui contenuto essendo estremamente tecnico, non appare opportuno approfondire in questa sede, fanno della costituita persona offesa una parte processuale. Una parte che ha assistito sin dall’inizio al processo, che ha partecipato attivamente allo stesso, che ha contribuito all’andamento delle indagini ed alla formazione degli atti che in quella fase si svolgono.

3)
Gli isolani non potrebbero essere rappresentati solo dal Comune?

L’eventuale costituzione da parte del Comune è indipendente da quella dei singoli ed ha, per legge, finalità diverse; parimenti differenti sarebbero gli eventuali danni che il Comune potrebbe domandare.
Per essere chiari, l’Associazione SOS Concordia, del tutto apolitica, al pari di tutti i gigliesi, che vorranno intervenire all’interno del processo penale, si pone al fianco della Procura, delle vittime e delle Istituzioni Pubbliche che potranno intervenire all’interno del processo. Ciascuno di questi soggetti ha per legge ruoli diversi: la Procura è il titolare dell’accertamento penale e dell’esercizio dell’azione penale, le vittime sono offese nel loro diritto di vita e di incolumità individuale, il Comune è offeso nella lesione pubblica degli interessi della comunità, i privati sono offesi per la lesione dei propri interessi, della propria salute, dell’ambiente nella visione privatistica e della propria incolumità.
In questo senso, per essere più chiari, si ritengono doverosi due esempi concreti:

A) relativamente alla ipotesi di reato di disastro colposo già in contestazione. Ebbene, questo reato lede sia la pubblica incolumità che i singoli soggetti; difatti, il disastro colposo lede sia il bene pubblico della salvaguardia dell’incolumità che i singoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano una relazione qualificata con un determinato habitat poiché ivi risiedono e/o detengono beni patrimonialmente apprezzabili e/o svolgono attività lavorativa.
Di conseguenza, rispetto al disastro colposo, già oggetto di indagine da parte della Procura, il Comune non potrebbe domandare, a titolo esemplificativo, in relazione ad una attività commerciale del Giglio i danni patrimoniali (mancato guadagno) e non patrimoniali  da questa eventualmente subiti.

B) più complessa, invece, la situazione sul versante ambiente. Fermo restando che tutti si augurano che non vi siano conseguenze dannose per l’ambiente ed il nostro mare, ove un danno ambientale dovesse emergere, il Comune, sostanzialmente, nel processo penale non potrebbe domandare alcunché. In Italia, infatti, dal 2006 le lesioni al bene ambiente, genericamente e pubblicamente inteso, possono essere fatte valere anche con domande risarcitorie in sede penale, dal solo Stato. Infatti, il Testo Unico in materia di danni ambientali legittima da un lato lo Stato a chiedere i danni non patrimoniali subiti dai consociati genericamente intesi e dall’altro i privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, a chiedere i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti quali singoli a causa del pregiudizio ambientale. In concreto, quindi, gli interessi dei privati non possono essere fatti valere dal Comune o dalle altre Istituzioni.

4)
Non si potrebbe intraprendere un autonomo giudizio civile laddove vi dovessero essere danni?

Banalmente la risposta potrebbe essere si. Vale a dire che ciascun privato potrebbe adire il Giudice Civile per la richiesta dei danni eventualmente subiti. Certo è che esercitare una autonoma azione civile, non inserendosi nel procedimento penale, significherebbe, in concreto, partire già svantaggiati. In sede civile, infatti 1) il privato subirebbe, anche negativamente, gli esiti di un processo penale al quale non ha partecipato; 2) sarebbe il privato, senza l’ausilio della Procura e dei mezzi a disposizione della stessa, ad avere l’obbligo di dimostrare tutti i fatti produttivi di danno oltre al danno in sé; 3) il privato dovrebbe farsi carico delle spese e dei tempi del processo civile.
In ogni caso, in linea teorica, la sede naturale per chiedere l’eventuale risarcimento dei danni conseguenti ad un fatto costituente reato, è proprio quella penale.