È stata individuata la Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. Con decreto del Presidente della Repubblica è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di sabato il regolamento "recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno". Entrerà in vigore all'inizio dell'anno prossimo.
In attesa degli accordi di delimitazione con la Francia e con la Spagna, i limiti esterni della zona di protezione ecologica sono definiti sulla base della lista di punti di riferimento.
Nella zona di protezione ecologica così individuata le autorità italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzione internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.
Però le modalità operative del regime da applicarsi nella zona di protezione ecologica saranno definite, caso per caso, con decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le altre amministrazioni interessate.
È la legge del 2006 - la numero 61 - che autorizza l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati. I limiti esterni sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati. Ma fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato.
Secondo la legge nazionale, dunque, all'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con il ministro degli Affari esteri, sentito il ministro per i Beni e le attività culturali, da notificare, a cura del ministero degli Affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite, l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia.
Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonchè in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.
Nuova zona di protezione ecologica nel Mediterraneo
Autore: Legambiente Arcipelago Toscano
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