Sostanziose novità hanno caratterizzato l'inizio di questo 2014 per il mondo di locatori e locatari. Una 'innovazione' su tutte, però, aveva attirato l'attenzione di molti cittadini. Parliamo di quella legge di stabilità 2014 (legge 147/13) che all'articolo 1, comma 50 sanciva il divieto assoluto dell'uso del contante per le locazioni abitative. Nessuna forma di eccezione, un diktat categorico che segue le orme della normativa antiriciclaggio. Una forte limitazione che ora, grazie ad una nota dello stesso Dipartimento del Tesoro, viene completamente 'abolita'.

Indietro tutta, insomma. La nota interpretativa del Tesoro cancella quella norma 'appena' entrata in vigore (1° gennaio 2014) e che si era mostrata ancor più rigida dell'attuale normativa antiriciclaggio (231/07) che fissava l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (escludendo, quindi, il contante) per i soli importi eccedenti i 1000 euro.

Il Tesoro quindi 'chiarisce' l'interpretazione dell'articolo 1 e spiega come tutti i pagamenti dei canoni di locazione pari o inferiori ai 999,99 euro possano continuare nella forma contante, senza incappare nelle sanzioni inizialmente previste dalla legge di stabilità 2014. A pagare in contanti l'affitto, infatti, si rischiava (sempre dal primo gennaio) una sanzione che variava dall'1 al 40% dell'importo in questione, con un minimo di 3000 euro: il testo del Tesoro, quindi, 'sana' tutte le posizioni saldate in contanti ma sotto i mille euro a partire dal mese di gennaio. Tutto come prima e gran sospiro di sollievo tirato soprattutto da quei locatori di abitazioni ad uso 'turistico': questa particolare categoria, infatti, non era stata esentata dalla legge di stabilità e avrebbe così ricevuto un trattamento del tutto identico alla 'normale' locazione.

Discorso a parte per gli studenti fuori sede: come dovrà regolarsi il locatore in questo caso? Il limite di 999,99 euro, l'unico quindi rimasto attivo, come si comporterà nel caso in cui fossero presenti più coinquilini? L'obbligo di tracciabilità del pagamento (e quindi il divieto dell'uso del contante) riguarderà i pagamenti ricevuti dal singolo locatario e non l'ammontare complessivo del canone. Per essere maggiormente chiari, un esempio torna allora utile: ipotizziamo un canone complessivo di 1600 euro. Qualora l'abitazione fosse occupata da un singolo studente, il pagamento incapperebbe nei limiti della normativa antiriciclaggio e costringerebbe all'uso di mezzi quali bonifici, assegni et similia. Nel molto più frequente caso di una abitazione occupata da più inquilini, invece, le cose cambiano: ipotizzando quattro locatari, la singola quota scenderebbe a 400 euro a testa e permetterebbe, così, un regolare pagamento in contanti senza correre alcun rischio in materia di sanzioni.

Chiudiamo, quindi, con le indicazioni che il Tesoro fornisce per tenere traccia delle transazioni in contanti avvenute tra proprietario ed inquilino. Per documentare il tutto, infatti, sarà sufficiente "una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti". In altre parole: basterà la cara, vecchia, semplice ricevuta.