
Comune di Isola del Giglio
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Grosseto
Il Sindaco
Al Gruppo di Minoranza "Orgoglio Gigliese"
e p.c.
Al Signor Prefetto di Grosseto
Oggetto: Risposta ad interrogazione con risposta scritta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Conflitto di interesse del Vicesindaco e Assessore al Bilancio signor Guido Cossu, art. 78 del T.U.E.L., del 05.03.2025
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.
1. Sul presunto "conflitto di interessi"
Come noto, affinché possa ragionevolmente ipotizzarsi un "conflitto di interessi", occorre che il contenuto del provvedimento possa determinare, anche in astratto ed anche solo potenzialmente, un vantaggio proprio, o di un parente o affine fino al quarto grado, di colui che partecipa all'assunzione dell'atto.
Ebbene, nel caso di specie, con le deliberazioni di cui all'interrogazione de qua -segnatamente, la D.G.C. n. 80 del 30.11.2024 e la D.C.C. n. 48 del 30.12.2024, aventi ad oggetto rispettivamente la variazione di bilancio necessaria per stanziamenti per lavori di manutenzione straordinaria di immobile comunale e sua ratifica- l'Ente ha disposto la destinazione di somme necessarie al recupero e alla conservazione (peraltro urgente) del patrimonio comunale.
E' pacifico come le spese di manutenzione straordinaria competano al proprietario dell'immobile e come pertanto il contenuto delle due richiamate deliberazioni non abbia in alcun modo determinato un diverso assetto di questa previsione, in favore del conduttore, ma abbia anzi rappresentato un atto "dovuto", correlato e conseguente agli obblighi contrattuali già pacificamente in capo al locatore.
Altrimenti detto, l'oggetto delle due deliberazioni, non avendo neppure astrattamente l'idoneità a creare vantaggi per gli interessi propri (o di loro parenti o affini) di nessuno dei soggetti chiamati a votarla -non disponendo alcuna disciplina di maggior favore per il conduttore- non fanno sorgere alcuna questione di "conflitto di interessi". (Per essere ancora più chiari, laddove l'oggetto della deliberazione avesse, invece, avuto lo scopo di mutare la distribuzione degli obblighi/oneri in un senso più vantaggioso per il conduttore rispetto a quanto già contrattualmente stabilito, si sarebbe certamente configurato un conflitto di interessi del Vicesindaco e Presidente del CdA della cooperativa conduttrice).Di talchè, la partecipazione alla discussione e successiva votazione delle delibere da parte del Vicesindaco -e Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa conduttrice dell'immobile-, non ha determinato alcun vizio delle stesse, poiché l'oggetto delle decisioni ha avuto riguardo a stanziamenti necessari a far fronte a spese che indubbiamente competono all'Ente proprietario dell'immobile, in qualità di locatore dello stesso, senza che ciò abbia determinato alcun vantaggio per il locatario.
Con ciò, si è inteso dare risposta ai quesiti di cui alle lettere a), b), c), d), h), i) dell'interrogazione.
2. Sul presunto "debito fuori bilancio"
Riguardo all'asserita esistenza di un "debito fuori bilancio" derivante dall'inosservanza delle regole di assunzione di impegni di spesa, di cui all'art. 191, commi 1 e 4, D.lgs. 267/2000 ed in particolare per la presunta mancanza di atti preliminari che abbiano consentito un intervento sull'immobile comunale de quo, si osserva quanto segue.
L'affermazione pronunciata dal Vice Sindaco e Assessore al bilancio, Guido Cossu, durante la seduta di Consiglio comunale del 30.12.2024 non si riferisce all'esistenza di un contratto di appalto di lavori che l'Ente avrebbe concluso in assenza di atti preliminari -la variazione di bilancio, appunto-, né tantomeno in mancanza di previo impegno di spesa.
Ed infatti, è sufficiente fare lettura dell'art. 2, comma 4, del contratto di locazione dell'immobile, per evincere che "il conduttore potrà attuare i lavori di manutenzione straordinaria per rendere i locali opportuni all'utilizzo, (…)".
Ebbene, come il Vicesindaco ha avuto modo di illustrare al Consiglio, in quanto personalmente edotto della questione -essendo anche Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa locataria dell'immobile- a seguito della visita ASL, avvenuta nel luglio scorso, il conduttore veniva avvertito dalla medesima Azienda, che in assenza di interventi manutentivi di carattere straordinario, da realizzarsi con urgenza, l'immobile sarebbe stato dichiarato inagibile e dunque sarebbe divenuto inidoneo alla prosecuzione delle attività della cooperativa.
I lavori di manutenzione straordinaria sono stati pertanto richiesti e disposti direttamente dal conduttore, a ciò autorizzato dalle previsioni contrattuali, salvo poi il diritto di rivalersi sul locatore di tali spese in quanto non rientranti fra quelle a proprio carico, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 6, comma 3 (che richiama l'art. 1576 cod. civ.), del contratto.
E' conseguentemente indubbio che l'Ufficio tecnico, a seguito dell'intervento legittimamente posto in essere dal conduttore nell'urgenza di evitare l'interruzione delle attività della cooperativa, abbia avviato le procedure ("portato avanti questo discorso") che hanno condotto alla variazione di bilancio, variazione necessaria a ricoprire i costi delle manutenzioni straordinarie che, in forza del contratto, restano, in ultimo, a carico del'Ente locatore.
A conferma di come non esista alcun debito fuori bilancio, si sottolinea che non risultano contratti conclusi dall'Ente aventi ad oggetto gli interventi di manutenzione di cui si discute.
Con ciò, si è inteso dare risposta ai quesiti di cui alle lettere e) e f) dell'interrogazione.
3. Sulla presunta "occupazione senza titolo dell'immobile"
Riguardo alla asserita occupazione senza titolo dell'immobile in questione da parte del conduttore, per decorrenza del termine di durata del contratto (individuato nell'interrogazione nel 30.11.2024), si evidenzia come, trattandosi di rilievo relativo all'esecuzione del rapporto contrattuale, lo stesso rientra nell'alveo degli atti di gestione, sottratti alla competenza degli organi politici, per il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa.
E' appena il caso di rilevare che, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, molte Amministrazioni hanno ritenuto opportuno, (oltreché corrispondente all'interesse pubblico) riconoscere la proroga dei termini di scadenza dei contratti di locazione in essere, con conseguenteslittamento del termine originariamente fissato; circostanza che potrebbe essere stata oggetto di valutazione anche da parte dell'Ufficio competente e motivo di non contestazione di una (presunta) occupazione senza titolo. Scelta che, lo si ribadisce, è di esclusivo appannaggio dei titolari delle funzioni gestorie.
Con ciò, si è inteso dare risposta al quesito di cui alla lettera g) dell'interrogazione.
4. Sulla presunta "sublocazione fittizia"
Riguardo al quesito di cui alla lettera l), questa Amministrazione non è al corrente della circostanza, ritenendo comunque che l'informazione richiesta possa essere eventualmente assunta mediante istanza che si invita a rivolgere all'Agenzia delle Entrare, ove il presunto contratto di "sublocazione fittizia", qualora esistente, si troverebbe registrato.
Nella speranza di aver dato compiuto riscontro all'interrogazione in oggetto, si porgono cordiali saluti.
IL SINDACO
DOTT. ARMANDO SCHIAFFINO
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