PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI
NORME PER ABBRUCIAMENTI E ACCENSIONE FUOCHI NEI BOSCHI E NELLE AREE CONTIGUE

Nel periodo a rischio incendi boschivi, compreso tra il 1°luglio e il 31 agosto, sono vietati l’accensione di fuochi e l’abbruciamento di residui vegetali in una fascia di 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno.

L’unica eccezione riguarda l’abbruciamento di materiali provenienti da potatura e ripulitura nei castagneti da frutto, a condizione che sia effettuato dall’alba e fino alle 9 del mattino, in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione e concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Nella fascia oltre i 200 metri, gli abbruciamenti e le accensioni sono consentite dall’alba e fino alle 10 del mattino, adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi del fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.

Prima di effettuare queste operazioni è opportuno darne comunicazione ai competenti Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

Si ricorda che la mancata osservanza dei divieti vigenti in materia forestale, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 120,00 a un massimo di 2.066,00 euro.

Si sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al divieto di abbruciamento in presenza di vento intenso e a tutte le azioni a rischio incendi boschivi, indicate dal Regolamento Forestale della Toscana:

- abbruciamento di residui vegetali;
- accensione di fuochi e carbonaie;
- uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- accumulo o stoccaggio all’aperto di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili.

Si invitano i cittadini a  segnalare tempestivamente l’avvistamento di incendi ai seguenti numeri:

800.425.425 Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana
0564.484584 Centro Operativo Provinciale Antincendi Boschivi
1515 Corpo Forestale dello Stato
115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco