COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
GRUPPO CONSILIARE
“PROGETTO GIGLIO”
Al Sig. Sindaco del Comune
di Isola del Giglio
e, p.c.
Spett.le
AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale Toscana e Umbria
Spett.le Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di
Siena, Grosseto e Arezzo
Oggetto: interrogazione con risposta scritta ai sensi dell’art 13 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Rocca Pisana - Opere realizzate in difformità di autorizzazione.
I sottoscritti Consiglieri Comunali
premesso che:
- con nota pec 897 del 2 febbraio 2021, la S.V. ha presentato all'Agenzia del Demanio in indirizzo “istanza ex art. 160 D.LGS. 42/2004 per opere eseguite in parziale difformità dall'autorizzazione ex art. 21 D.LGS. 42/2004”, nella Rocca Pisana a Giglio Castello;
- nell'istanza presentata viene esplicitamente ammesso che “si sono evidenziate soluzioni diverse da adottare, rispetto al progetto di restauro, e quindi in difformità al titolo autorizzato inizialmente rilasciato” a causa di “fraintendimenti sulla tempistica delle opere da eseguire, in quanto già autorizzate, e quelle contenute nel progetto strutturale depositato al Genio Civile, ma ancora da autorizzare da parte della Soprintendenza”;
- in relazione a quanto precede non è chiaro se le opere realizzate in difformità possono considerarsi “variazioni essenziali” su un immobile come la Rocca Pisana sottoposto a vincolo (art. 32 del TUE);
Considerato che il Testo Unico per l’Edilizia, DPR 380/01, art. 32, comma 3, considera l’esecuzione di illeciti edilizi su immobili soggetti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, non come “variazioni essenziali” ma “in totale difformità dal permesso” ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44, attivando contestualmente e in aggiunta le sanzioni penali di cui all’art. 44 del DPR 380/01
tutto ciò premesso e considerato, si interroga la S.V. per conoscere:
- chi sono, persone fisiche e giuridiche, i responsabili delle opere realizzate in difformità dall’autorizzazione;
- la relazione e la perizia di stima dei costi delle opere realizzate in difformità dall'autorizzazione, comprese le eventuali opere di demolizione;
- l’eventuale l'importo della sanzione amministrativa, a carico del Comune o dell’attuale proprietario dell’immobile, per i lavori eseguiti in difformità dall'autorizzazione, da pagare per regolarizzare l’abuso;
- l'importo del preventivo di spesa del tecnico incaricato del progetto di sanatoria compresi i costi di cui al precedente punto1);
- se l’abuso edilizio oltre ad essere un illecito amministrativo possa costituire un reato o un illecito contravvenzionale, punibile con sanzione.
- se sia stato comunicato, in relazione agli abusi accertati, l'eventuale avvio di procedimento finalizzato alla risoluzione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4 e 9 D.Lgs n.20/2004.
I CONSIGLIERI COMUNALI
GUIDO COSSU e ARMANDO SCHIAFFINO
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