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Progetto Giglio: ''In difformità di autorizzazione le opere realizzate nella Rocca Pisana''

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
GRUPPO CONSILIARE
“PROGETTO GIGLIO

Al Sig. Sindaco del Comune
di Isola del Giglio

e, p.c.

Spett.le
AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale Toscana e Umbria 

Spett.le Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di
Siena, Grosseto e Arezzo 

Oggetto: interrogazione con risposta scritta ai sensi dell’art 13 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Rocca Pisana - Opere realizzate in difformità di autorizzazione.

I sottoscritti Consiglieri Comunali

premesso che:

- con nota pec 897 del 2 febbraio 2021, la S.V. ha presentato all'Agenzia del Demanio in indirizzo “istanza ex art. 160 D.LGS. 42/2004 per opere eseguite in parziale difformità dall'autorizzazione ex art. 21 D.LGS. 42/2004”, nella Rocca Pisana a Giglio Castello;

- nell'istanza presentata viene esplicitamente ammesso che “si sono evidenziate soluzioni diverse da adottare, rispetto al progetto di restauro, e quindi in difformità al titolo autorizzato inizialmente rilasciato” a causa di “fraintendimenti sulla tempistica delle opere da eseguire, in quanto già autorizzate, e quelle contenute nel progetto strutturale depositato al Genio Civile, ma ancora da autorizzare da parte della Soprintendenza”;

- in relazione a quanto precede non è chiaro se le opere realizzate in difformità possono considerarsi “variazioni essenziali” su un immobile come la Rocca Pisana sottoposto a vincolo (art. 32 del TUE);

Considerato che il Testo Unico per l’Edilizia, DPR 380/01, art. 32, comma 3, considera l’esecuzione di illeciti edilizi su immobili soggetti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, non come “variazioni essenziali” ma “in totale difformità dal permesso” ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44, attivando contestualmente e in aggiunta le sanzioni penali di cui all’art. 44 del DPR 380/01

tutto ciò premesso e considerato, si interroga la S.V. per conoscere:

  1. chi sono, persone fisiche e giuridiche, i responsabili delle opere realizzate in difformità dall’autorizzazione;
  2. la relazione e la perizia di stima dei costi delle opere realizzate in difformità dall'autorizzazione, comprese le eventuali opere di demolizione;
  3. l’eventuale l'importo della sanzione amministrativa, a carico del Comune o dell’attuale proprietario dell’immobile, per i lavori eseguiti in difformità dall'autorizzazione, da pagare per regolarizzare l’abuso;
  4. l'importo del preventivo di spesa del tecnico incaricato del progetto di sanatoria compresi i costi di cui al precedente punto1);
  5. se l’abuso edilizio oltre ad essere un illecito amministrativo possa costituire un reato o un illecito contravvenzionale, punibile con sanzione.
  6. se sia stato comunicato, in relazione agli abusi accertati, l'eventuale avvio di procedimento finalizzato alla risoluzione dell'accordo,  ai sensi dell'articolo 112, comma 4 e 9 D.Lgs n.20/2004.

I CONSIGLIERI COMUNALI
GUIDO COSSU e ARMANDO SCHIAFFINO