Comune di Isola del Giglio Provincia di Grosseto Il Sindaco
Spett.le GRUPPO DI MINORANZA CONSILIARE - Loro email
e, p.c.: Responsabile Ufficio Ragioneria - Sede
OGGETTO: Accertamento su residenze fittizie – Risposta ad interrogazione scritta.
Riscontro l’interrogazione presentata dalla Minoranza Consiliare in data 7 settembre 2016 protocollo comunale numero 6311.
Da qualche tempo, ovvero da quando lo Stato italiano ha eliminato i trasferimenti, che costituivano le risorse principali con le quali finanziare i servizi essenziali, a fronte della costituzione di un Fondo cosiddetto di Solidarietà Comunale, i comuni sono alla continua ricerca di mezzi finanziari per far quadrare i conti e fronteggiare così le spese pubbliche della gestione.
In Toscana ci sono solamente 29 comuni che pagano per tutti ovvero che, come il Giglio, si sono visti privare della “restituzione” di una parte del Fondo di solidarietà prelevato dallo Stato, così come avviene invece per la quasi la totalità dei Comuni italiani.
Una delle principali fonti di finanziamento è rappresentata dal recupero dell’evasione che nella fattispecie riguarderà principalmente i tributi comunali. Per raggiungere l’obiettivo di ridurre le sacche di evasione e favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti è fondamentale partire da un presupposto che nel nostro caso può essere rappresentato dalle “residenze di comodo” cioè uno dei tanti modi, e non il solo, per frodare il fisco.
E’ compito dei sindaci controllare le effettive «dimore abituali» dei coniugi se vivono ad esempio in due Comuni diversi e che di conseguenza possono godere su entrambe delle agevolazioni (l’IMU è esente) per l'abitazione principale anziché applicare la più onerosa imposta ordinaria.
Dall'anno 2008, a seguito della entrata in vigore della norma contenuta all'art. 1 del DL 93/2008, che ha previsto l'esclusione dall'imposta ICI la cosiddetta “abitazione principale”, si sono verificati in molti comuni costieri del nostro territorio, ed anche nel Comune di Isola del Giglio, un aumento esponenziale di acquisizione dello status di "abitazione principale" di soggetti che sdoppiando il proprio nucleo familiare hanno chiesto la residenza sull'isola, al solo scopo di godere della esclusione dall'imposta ICI, e di conseguenza anche erariale. Il Comune di Grosseto, circa due anni fa, avviò una serie di accertamenti che coinvolsero anche famiglie gigliesi che in quegli anni si trovavano in città per motivi di studio dei figli. Nell’occasione l’ufficio tributi di Grosseto sanzionò la doppia residenza con recupero ICI degli anni precedenti. E’ evidente che anche in questo caso si è trattato di un’operazione di recupero economico di fronte ad una situazione finanziaria generata dalla sottrazione di risorse indispensabili a far funzionare i servizi pubblici.
A tal proposito vale la pena ricordare che l’articolo 8, comma 2 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992 (norma istitutiva dell'imposta ICI) in vigore dal 29/05/2008, regolante le condizioni per le "Riduzioni e detrazioni d'imposta" prevede espressamente che "Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.".
Ovvero per “abitazione principale” si deve intendere l’immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Infatti nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La norma viene poi mutuata con il DL n. 201/2011,art. 13 (norma istitutiva dell'IMU), comma 2 il quale recita espressamente: "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.".
Nell'anno 2016, il Parlamento ha approvato una modifica sostanziale al D.Lgs. n. 202/2000 meglio conosciuto come "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" introducendo l'articolo 10bis avente per titolo "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale" il quale al comma 1 recita:"Configurano abuso del diritto una o più' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.", in particolare considerando i "vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario".
Il successivo comma 6 recita: "Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto é accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto."
In questo senso le comunicazioni inviate ai soggetti interessati, emesse in conformità al precedente art. 10bis del D. Lgs. 202/2000, pedissequamente rispettose delle disposizioni di legge, chiedono ai contribuenti di dimostrare l'effettivo utilizzo come abitazione principale, non solo per i periodo di stagionalità (luglio/agosto) ma per l'anno intero, presentando, per esempio: consumi di elettricità costante nel tempo, idem per acqua, ecc.
E' importante ricordare che in alcuni casi, in questi ultimi anni, la stessa Guardia di Finanza ha messo in campo un'azione accertatrice autonoma, in quanto tali comportamenti oltre che ICI e IMU eludono anche IRPEF. Noi vogliamo arrivare prima seguendo i compiti istituzionali che ci competono.
Per cui, per quanto sopra, siamo certi di affermare che il procedimento utilizzato dal concessionario Etruria Servizi è regolare e corretto, in piena conformità con le disposizioni di legge che conferiscono ai comuni i compiti di accertamento sui tributi erariali. Il problema infatti non è la residenza bensì i tributi che vengono evasi e non pagati. Su questo mi piacerebbe conoscere il punto di vista della Minoranza sul tema dell’evasione e sulle procedure che la stessa parte politica avrebbe adottato per combattere un siffatto problema.
Cordiali saluti. IL SINDACO Sergio Ortelli
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