Scadenze Tari: il Sindaco risponde
Rispondo alla domanda di Stefano Ansaldo da cui prendo spunto per fare una considerazione generale sia per il ritardo che per una migliore comprensione del significato della “Tassa dei rifiuti”.
Il presupposto della tassa è l'occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi.
A tal proposito si è già espressa la Corte di Cassazione che con ordinanza n. 31749 del 7 dicembre 2018 ha affermato che il Comune può prevedere riduzioni per la TARI per uso stagionale. Si tratta di una possibilità, ma non di un obbligo, che spesso dipende anche dalle esigenze del tutto soggettive dell’utente. Quantificare il reale utilizzo e la conseguente produzione di rifiuto è impossibile al momento: non ci sono ancora metodi di calcolo che consentano l’applicazione puntuale della tariffa.
Infine, per quanto riguarda lo sforamento della scadenza, si è coscienti delle tempistiche ristrette tra invio, ricezione e pagamento delle bollette, ma bisogna tener conto anche di alcuni aspetti:
- Il sotto dimensionato organico del personale gravato da un carico di lavoro eccessivo, oggi più di ieri, che non consente il rispetto delle scadenze perlomeno nello sviluppo dei pagamenti all’interno dell’anno di esercizio;
- come detto in altre parole, la richiesta del tributo è dovuta per legge;
- in generale, le scadenze imposte al contribuente sono migliorative rispetto a quelle stabilite dal regolamento Tari;
- la posta ordinaria dovrebbe essere recapitata entro circa 4 giorni lavorativi, come afferma il sito di Poste Italiane, ma le criticità dell’isola sono note a tutti.
La ringrazio per la sua segnalazione perché verrà doverosamente tenuta in considerazione cercando di migliorare l’offerta di questo servizio all’utenza per i prossimi anni.
Ringrazio il sindaco Ortelli per i chiarimenti. Vorrei aggiungete un paio di cose. Con la premessa che intendo soltanto esprimere il mio pensiero. Senza la minima polemica. "Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi." Cosa significa? Siamo detentori di spazi,ma residenti stabilmente in altro comune. Riguardo l'ordinanza della cassazione,cosa vuol dire "esigenze del tutto soggettive dell'utente" ? Come già detto,siamo residenti stabilmente e in maniera continuativa in altro comune. Cosa facilmente verificabile. Ad esempio con le utenze dell' elettricità e quella idrica. Oppure verificando fisicamente, essendo gli infissi di casa chiusi per almeno dieci mesi. Capisco che per fare queste verifiche occorrono tempo e personale, che probabilmente non ci sono. Ma spero che in futuro si possa fare qualcosa. Così si potrebbe un pochino compensare l'aumento dell' IMU che c'è stato,che paghiamo essendo seconda casa.