Cara Redazione,

prendo spunto da osservazioni che ho letto in qualche messaggio relativo all’area marina protetta per ripetere quanto dissi nel mio breve intervento nel corso dell’incontro con il Dott. Tozzi.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996, che ha previsto l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, all’art.3, comma n) tra i divieti generali inserisce “la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, salvo quanto disposto dall’Ente Parco per i soli residenti … ; è comunque fatto divieto di esercitare la pesca subacquea e la pesca a strascico.”
Il DPR è un provvedimento che ha carattere di legge e non risulta che sia stato abrogato; non ci sarebbe quindi bisogno di nuove leggi per disciplinare un aspetto parziale (quello della pesca) come qualche lettore suggerisce o chiede: sarebbe sufficiente applicare quelle che ci sono e magari correggerle, se è il caso, durante l’applicazione (vedi Montecristo).

Cordiali saluti.
Sergio Forelli