Il 1 settembre u.s. il Presidente della Comunità Montana Arcipelago Toscano ha divulgato un comunicato mediante il quale si da notizia ai cittadini di un nuovo servizio in materia di bonifica , a partire dal 2007, visto che fino al 2006 la competenza  è stata attribuita al  Consorzio di Bonifica Osa Albegna di Grosseto che ha inviato le cartelle di pagamento del 2005 nello scorso mese di agosto.

Con il Presidente del Consorzio grossetano, negli ultimi tempi, c’è stata una fitta corrispondenza, anche in relazione alle lamentele pervenute da parte dei contribuenti,  tendente a chiarire aspetti di legittimità del contributo, che non sono stati risolti.

Per motivi di trasparenza e per dare informazioni ai contribuenti, ma anche per evitare eventuale contenzioso  futuro ho scritto una lettera che ripete nel contenuto quanto appresso  viene precisato.

Mi rende conto che il contenuto  del comunicato è piuttosto tecnico e di non facile comprensione , ma con un po’ di pazienza chi ha interesse comprenderà.

Dunque è bene sapere che il Comprensorio (o Consorzio) di bonifica ha il diritto di esercitare il proprio potere impositivo se il contributo richiesto al singolo consorziato è legato al vantaggio diretto e specifico che quest'ultimo ritrae dalle opere realizzate nel perimetro consortile.

Conseguentemente è da ritenersi illegittima, pertanto, la cartella esattoriale con la quale il Comprensorio (o Consorzio)  richiederà il    contributo di bonifica ripartendo le spese sostenute tra i consorziati senza tener conto del diverso beneficio conseguito da ciascuno di essi a seguito dell'attività di risanamento compiuta ( Ved. recentissima sentenza n. 57/10/05 emanata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione X, in data 14 febbraio 2005 e depositata il 19 aprile 2005).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari, dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare (Cass.ss.uu. n.877 del 06.02.1984 ). In proposito, l’art.860 c.c. prevede che “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”  e che tale utilità si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile stesso.

Tale beneficio, poi, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa delle opere di bonifica (Cass.Civ. sentenza n.208 del 24.01.1953; n.4144 del 04.05. 1996; ss.uu. n.8960 del 14.10.1996). In sintonia con l’art.860 del c.c., prima richiamato, l’art.10 della legge n.215/1933 sulla bonifica statuisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica..”.

Spetterà al  Comprensorio l’onere di dimostrare l’esistenza di un vantaggio per il proprietario del bene, poiché è l’ente  pubblico  che fa  valere la  pretesa  esecutoria  (ruolo di contribuzione) e di conseguenza l’onere dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull’ente creditore (cass. 2990/79;  n.1937/81; n.3023/83).

Tra tali atti costitutivi è preminente, come il caso in esame, l’esistenza del beneficio, tratto dalla bonifica, riferito al singolo immobile (cass. 08.07.1993, n.7511).  Il Comprensorio dovrà dare  prova che tutti gli immobili sui quali è stata applicata l’imposizione  traggono o abbiano tratto beneficio diretto o indiretto dalle opere di bonifica realizzate da Codesto Comprensorio.

In mancanza di detta prova, condizione sine qua non per legittimare l’imposizione, il contributo consortile – a parere dello scrivente - non sarebbe dovuto.

Per potere assoggettare a contribuzione tutti i beni presenti nell’Isola del Giglio è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall’esecuzione delle opere di bonifica (in tal senso Cass. Civ. n. 7511 dell’8 luglio 1993).

Maggiori precisazioni vengono offerte dalla Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza della n. 9857 del 14 ottobre 1996, sancisce che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono  conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla  loro manutenzione.

Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro (Cass. n. 877 del 1984), perchè non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti  ricavano il beneficio, ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l'inerenza  al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per  una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.

Non rileva il beneficio complessivo che deriva  dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale; non rileva il  miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore  dell'immobile soggetto s contributo , in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).

Concludendo, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondo.

IL SINDACO
ATTILIO BROTHEL