Volevo rendere noto a tutti i frequentatori di questa simpatica ed utile rubrica che in data odierna ho provveduto al deposito del ricorso che di seguito vado a trascrivere in modo che se qualche altro malcapitato cadrà nella stessa trappola saprà come difendersi.

Un abbraccio a tutti.
Massimiliano Baroni

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO
RICORSO EX ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 689/81

La sottoscritta parte ricorrente MASSIMILIANO BARONI res.te in ..............(RM), Viale ...........

PREMESSO CHE
- in data 16.03.2012 nei pressi della imboccatura del porto di Giglio Porto (GR) la REGIONE CARABINIERI TOSCANA con verbale n. 32/01 (doc. 1) elevava contravvenzione per la somma di € 344,00, oltre spese accessorie, in danno della parte ricorrente, proprietaria della imbarcazione da diporto denominata “..............” e targata ............., per la pretesa violazione dell’art. 1 della ordinanza n. 21 emessa in data 08.03.2012 da Circomare Porto Santo Stefano addebitando al ricorrente la seguente condotta: “…transitava a circa 30 metri dal relitto della Nave Costa Concordia…;
- detta contravvenzione veniva notificata alla parte ricorrente in data 16.03.2012;

ESPONE QUANTO SEGUE
- il verbale di accertamento della violazione è da ritenersi assolutamente illegittimo e la sanzione amministrativa opposta va pertanto annullata per i seguenti motivi:

1) Insussistenza della infrazione 
In primo luogo si contesta la sussistenza stessa della infrazione poiché la sottoscritta parte ricorrente nel caso di specie non ha fatto altro che attenersi pedissequamente alle istruzioni impartitegli dalla Locamare dell’Isola del Giglio e dall’ormeggiatore Sig. Ido Cavero, circostanza questa che potrà emergere chiaramente dalle registrazioni delle comunicazioni effettuate dallo scrivente ricorrente con la Locamare dell’Isola del Giglio sul canale 13 VHF nonché dalla cronistoria dell’accaduto che di seguito potrà leggersi:
- In data 16.03.2012 alle ore 16,30 circa il sottoscritto si trovava al comando della propria imbarcazione in navigazione verso Giglio Porto. Alla distanza di circa 3 miglia dalla destinazione contattava l’ormeggiatore Sig. Ido Cavero per prendere accordi circa le modalità di ormeggio (il suddetto Sig. Cavero nel colloquio telefonico avuto con lo scrivente il giorno precedente aveva rassicurato il sottoscritto sulla disponibilità di posti barca invitandolo a contattarlo nuovamente pochi minuti prima dell’arrivo al porto per le ultime istruzioni). L’ormeggiatore affermava che non ci sarebbe stato alcun problema ad ormeggiare ed invitava il sottoscritto ad entrare ed attendere dentro al porto le indicazioni circa il posto da occupare, indicazioni che avrebbe dato di persona. Terminata la telefonata con l’ormeggiatore lo scrivente chiamava sul canale 13 VHF la Locamare dell’Isola del Giglio chiedendo l’autorizzazione ad entrare nel porto ed informando l’interlocu tore del fatto che erano già stati presi gli accordi del caso con l’ormeggiatore. Alla chiamata sul canale 13 VHF veniva data la risposta secondo la quale se erano già stati presi accordi con l’ormeggiatore si poteva tranquillamente procedere con l’ingresso al porto ed il conseguente ormeggio. Nessuna avvertenza veniva invece impartita circa:
a) la vigenza della recentissima ordinanza n. 21 /12 (emanata soltanto 8 giorni prima!) ed il contenuto della medesima;
b) la inesistenza di qualsivoglia boa o altro sistema atto a segnalare al diportista quale fosse la distanza dal relitto che non poteva essere travalicata.
Attenendosi alle istruzioni impartitegli lo scrivente opponente entrava nel porto a velocità ridottissima (circa 1 nodo) e si assestava al centro del porto in attesa di ricevere istruzioni dall’ormeggiatore. Trascorsi circa 5 minuti senza che l’ormeggiatore si fosse palesato contattava telefonicamente il suddetto ricevendo così l’istruzione di uscire dal porto ed attendere appena fuori dalla imboccatura la sua chiamata sul canale 9 VHF. Lo scrivente quindi usciva dal porto e si fermava nella rada adiacente il medesimo, rada che risultava parzialmente chiusa dal relitto della Costa Concordia. Senonchè dopo circa due minuti si avvedeva del sopraggiungere del traghetto (che si trovava a circa 1 miglio dalla imboccatura del porto) e pertanto, per non recare intralcio al medesimo, decideva di effettuare una manovra di allontanamento dalla posizione occupata per uscire al largo e rimettersi in attesa: per effettuare detta manovra si avvicinava con la propria murata sinistr a al relitto della Costa Concordia per lasciarsela sfilare e guadagnare il largo (allontanarsi dalla parte opposta e cioè accostare verso il faro verde per poi uscire al largo avrebbe significato rischiare di tagliare l’acqua al traghetto in arrivo). A detta manovra assisteva la motovedetta costiera CC272 dei Carabinieri la quale, anziché preoccuparsi di prevenire l’infrazione (magari intimando l’allontanamento dal relitto o quantomeno rendendo edotto il Comandante della imbarcazione del fatto che la manovra in atto stava configurando una violazione della recentissima ordinanza), si preoccupava unicamente di comunicare al sottoscritto opponente che era in contravvenzione invitandolo ad allontanarsi.
Da quanto sopra esposto emerge la assoluta buona fede del ricorrente al quale non può essere imputata alcuna condotta infrattiva né può essere addebitata la mancata conoscenza del contenuto della ordinanza n. 21/12 in quanto trattavasi di provvedimento locale del quale era impossibile conoscere il contenuto perché emanato soltanto otto giorni prima e mai comunicato o reso noto in alcun modo ai diportisti (è tuttora impossibile trovarne traccia nei normali canali mediatici utilizzati dai diportisti quali siti internet, riviste specializzate, bacheche dei marina viciniori, ecc. ecc.). 
A quanto sopra esposto si aggiunga che quand’anche lo scrivente fosse stato reso edotto della vigenza della sopraindicata ordinanza sarebbe comunque stato impossibile per il medesimo rispettarne i dettami in quanto ciò avrebbe significato non solo contravvenire alle istruzioni ricevute dall’ormeggiatore (il quale, si rammenta, aveva consigliato di attendere appena fuori dalla imboccatura del porto) ma anche comportare un grave rischio per la sicurezza della imbarcazione ingiustamente sanzionata la quale si sarebbe trovata a tagliare l’acqua al traghetto in arrivo al porto.

2) Mancanza di elementi di responsabilità
Il verbale oggetto della presente impugnazione deve altresì essere annullato per il verificarsi della fattispecie disciplinata dall’art. 23 comma 12 della Legge 689/81: nel caso di specie vi è la assoluta mancanza dell’elemento oggettivo rappresentato dalla responsabilità dell’opponente il quale, come detto, non poteva in alcun modo esimersi dall’avvicinarsi al relitto e pertanto la sua condotta non è sanzionabile.

3) Assoluta impossibilità di conoscere l’esistenza della ordinanza che si assume violata 
Si ribadisce infine con fermezza che all’istante non può essere addebitata la mancata conoscenza del contenuto della ordinanza n. 21/12 in quanto trattavasi di provvedimento locale del quale era impossibile conoscere il contenuto perché emanato soltanto otto giorni prima e mai comunicato o reso noto in alcun modo ai diportisti. 

E’ facile concludere con una tanto facile quanto amara considerazione: se l’interesse primario delle Autorità deputate alla sorveglianza del relitto (nel caso di specie i Carabinieri, tanto solerti nel multare il primo malcapitato diportista che gli fosse capitato a tiro quanto distratti e maldestri nel farsi trafugare “sotto il naso” dal relitto della Costa Concordia la campana di segnalazione per la navigazione in condizioni di nebbia) fosse stato quello di prevenire le violazioni anziché fare “cassa” sarebbe bastato mettere delle semplici boe di segnalazione per consentire al diportista di avvedersi del rischio di incappare nella violazione.
Del resto il primario intento di fare cassa è confermato dal fatto che, contrariamente alla prassi seguita da qualsiasi Autorità irrogante sanzioni amministrative secondo la quale viene sempre applicato il minimo edittale della sanzione, nel caso di specie, a fronte di una sanzione minima prevista dalla suddetta ordinanza pari ad € 207,00 è stata invece elevata contravvenzione per un importo pari ad € 344,00: forse tale aggravamento è stato determinato dal fatto che l’equipaggio della imbarcazione sanzionata era composto da soggetti pericolosi quali la coniuge del sottoscritto ed i tre figli di 8, 9 ed 11 anni…

Premesso quanto sopra il sottoscritto Massimiliano Baroni

RICORRE
Alla S.V. Ill.ma affinché Voglia dichiarare nullo il verbale di accertamento di violazione n. 32/01 elevato in data 16.03.2012 dalla REGIONE CARABINIERI TOSCANA e, conseguentemente, disporre l’annullamento totale della sopradescritta sanzione, e, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Legge 689/81

CHIEDE
di essere convocato per essere sentito personalmente sui fatti oggetto della presente opposizione.

Si producono:
1) copia del verbale di accertamento di violazione descritto nelle premesse.

Roma, 12.04.2012 (Massimiliano Baroni)