Con riferimento alla risposta riguardante l'oggetto, resa pubblica, nel condividere il "commento" su Giglionews.it, del collega Galli Gabriello, non posso esimermi da un pur breve replica.

Intanto, ad onor del vero, la "mozione" del Gruppo di minoranza che ho consegnato al sindaco è quella allegata alla presente (VISUALIZZA) e, come si può rilevare contiene solo una netta posizione contraria a qualsiasi ipotesi di rinvio (o dilazione) delle operazioni per il raddrizzamento del relitto. Quello che voleva inserire il sindaco, a tutti i costi, riguardava la questione dei rimborsi spesa sostenuti dal Comune, che non ho sottoscritto affatto.

Nel frattempo (ieri) è stata data notizia pubblica (non so da chi), secondo la quale avrei presentato una interrogazione al sindaco per chiedere che “sia sostenuta ogni azione possibile affinché l’Amministrazione Comunale di Isola del Giglio, sia liquidata delle spese anticipate per l’Emergenza e sostenute dal 1 agosto 2012 ed ancora non saldate da Costa Crociere Spa o dagli assicuratori, come stabilito dalla corrispondenza che abbiamo acquisto agli atti. Somme per diverse centinaia di migliaia di euro.”

L'interrogazione di cui sopra è falsa
, tanto che ho chiesto notizie alle redazioni giornalistiche interessate.

Fatta questa precisazione, non posso non concordare con il sindaco sul fatto che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; contesto decisamente l'affermazione del sindaco “che gli stessi sono tenuti al segreto ed al divieto di divulgazione dei loro contenuti”, riferito alla questione.

Non è assolutamente vero quello che dice il sindaco anzi è un falso poiché tutti gli atti amministrativi sono atti pubblici, ad eccezione di quelli non accessibili previsti dalla legge (art. 24 legge n. 241/1990 e succ. mod. e integr.).

Vale la pena ricordare che i movimenti finanziari di bilancio sono disposti sulla base di documenti pubblici, chiamati determine dirigenziali (o del Responsabile del Servizio).

In merito, va precisato che la pubblicazione degli atti all’albo pretorio è prescritta dall’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), per tutte le deliberazioni del comune e della provincia, ma anche alle determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici, ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante.

Inoltre, va detto che dal 1° gennaio 2011, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicazione degli atti del Comune (comprese le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, le pubblicazioni di matrimonio e altri documenti pubblici) è effettuata esclusivamente sul sito internet del Comune.

Pubblicare le determinazioni sul sito istituzionale e all'albo pretorio oltre ad essere un atto dovuto, è una questione di civiltà giuridica.

Molto cordialmente.

Attilio Brothel
Consigliere Comunale