Solo alcuni giorni fa ho potuto prendere visione di un articolo apparso sul quotidiano 'La Nazione' all’inizio del corrente anno dal titolo 'SENTENZA IL TAR BOCCIA LA RICHIESTA DI UN CONSIGLIERE DELL’ISOLA DEL GIGLIO <IL COMUNE NON DEVE CONSEGNARE GLI ATTI>.
Ho recentemente acquisito la sentenza cui si fa riferimento e che allego in calce per opportuna e puntuale conoscenza.
Il ricorso fu presentato al Tribunale Amministrativo della Toscana dopo regolare notifica al Sindaco Attilio Brothel in data 19.09.2008.
Come si può chiaramente leggere nelle motivazioni della sentenza il Tribunale ha ritenuto non ammissibile il ricorso avverso la mancata consegna dei documenti richiesti dal sottoscritto a partire dal 24.04.2006 ritenendo però tardivo e quindi presentato oltre i termini il ricorso stesso, ma non disconoscendo il diritto del Consigliere, circostanza ben nota al Sindaco stesso che aveva sollecitato i Responsabili di area a consegnare quanto richiesto.
Pur non essendo un legale, mi sembra opportuno evidenziare che in sentenza, nelle considerazioni in fatto e diritto, al punto 1, il Magistrato, dopo aver precisato che la richiesta di accesso agli atti era stata "riproposta con lettera riepilogativa presentata in data 6 agosto 2008" prosegue scrivendo “ha inoltre chiesto l’accesso agli atti e documenti oggetto della richiesta“.
La lettera da me inviata il 6 agosto 2008 aveva appunto, nel mio intendimento, rimettere in termini le richieste stesse, ben sapendo che il ricorso doveva essere presentato entro 60 giorni dalla richiesta (il ricorso, come sopra indicato, è stato presentato il 19.09.2008).
Al punto n° 2 si afferma che “le deliberazioni vengono trasmesse ai capigruppo consiliari, per altro verso il Sindaco ha disposto che gli venga consegnato quanto richiesto“.
Tale affermazione discende dalle considerazioni formulate dal Sindaco nella propria memoria difensiva che il Tribunale ha ritenuto veritiere.
Come tutti i Consiglieri ben sanno gli atti deliberativi non sono oggetto di consegna ai capigruppo che ne possono fare richiesta, cosa che ho fatto tempo per tempo, senza però ottenere l’evasione delle stesse, inoltre taluna delle richieste non riguardava atti deliberativi, ma documenti citati come allegati alle proposte, ma in realtà non presenti.
Inoltre la memoria difensiva presentata dal Sindaco non è stata notificata al sottoscritto e, segnalato tale fatto, il medesimo si è ben guardato dal consegnarmene copia.
Il possibile ricorso al Consiglio di Stato non porterebbe, in caso di esito favorevole, ad ottenere quanto richiesto in tempi compatibili con la durata del mandato, essendo ormai prossime nuove elezioni. Mi riservo peraltro di valutare eventuali iniziative legali a tutela.
Rimane il fatto che, nonostante il tempo trascorso, ancora sei delle richieste fatte risultano non evase. La relativa documentazione, in un caso è stata acquisita nel novembre scorso dal Consulente Tecnico nominato dal Tribunale per un procedimento in atto per abusi edilizi, mentre delle restanti gran parte sono nella disponibilità del Sindaco medesimo e non dei Responsabili dei Servizi Comunali, ai quali debbo dare atto di avere finalmente evaso quanto di rispettiva competenza.
Tutto ciò si accompagna alla mancata presentazione da parte del Sindaco al Consiglio delle mozioni ed interrogazioni negli anni da me presentate su argomenti di non secondaria importanza, (ad esempio il prolungamento del molo di levante; il premio incentivante al personale; il regolamento edilizio; le opere di urbanizzazione in aree PEEP; il servizio di trasporto scolastico; i fabbricati di proprietà comunale; la catenaria; la situazione delle richieste in sanatoria a fronte dei condoni del 1985 e del 1994 ed altre ancora) senza che da parte del Sindaco sia stata fornita motivazione alcuna e nell’assoluto silenzio da parte del Capogruppo di maggioranza che, estensore, a suo tempo, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ha lasciato che lo stesso venisse sistematicamente disatteso.
Coloro, purtroppo pochi, che hanno talvolta assistito alle riunioni del Consiglio Comunale, si sono potuti rendere conto della superficialità o dell’impreparazione con cui vengono sovente presentate e discusse le varie materie, dell’assenza o inconsistenza delle domande e delle risposte.
Mi auguro che soprattutto i giovani vogliano in futuro dedicare parte del loro tempo a conoscere i problemi dell’Isola ed impegnarsi per la soluzione degli stessi ed i dibattiti che si stanno aprendo con l’approssimarsi delle elezioni amministrative possano essere svolti in pubbliche riunioni, indette anche dalle attuali maggioranza e minoranza e magari sollecitate da singoli o gruppi di cittadini.
PIERO PISANU – Consigliere comunale
N. 04327/2008 REG.SEN.
N. 01554/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2008, proposto da:
Piero Pisanu, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Pisanu, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
contro
Comune di Isola del Giglio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Brothel, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
per l’accesso ai seguenti atti e documenti:
- 24.04.2006 PT ECOLOGICA (notizie già oggetto di interrogazione che il Sindaco ha sollecitato a fornire con lettera prot. 3083 indirizzata al Responsabile dell’UTC);
- 03.10.2006 copia dei verbali concernenti le aperture delle offerte per la progettazione interna della Torre del Porto e della discarica;
- 11.10.2006 copia delle dichiarazioni rese dal Responsabili di Area sulla legittimità del permanere dei residui attivi e passivi, dichiarazioni inserite nella documentazione del rendiconto finanziario esercizio 2004;
- 27.06.2007 copia della nota prot. 1774 del 09.03.2007 del Sindaco indirizzata all’Ufficio Tecnico, richiamata nella determina 45 del 18.04.2007 avente ad oggetto “inattuabilità del progetto di costruzione di un sistema seminterrato di parcheggi pertinenziali loc. Giglio Castello”;
- copia della nota prot. 4478 del 30.05.2005 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiamata nel verbale del 31.01.2006 allegato alla delibera di Giunta n. 23 dell’8.03.2006 avente ad oggetto “Lavori di adeguamento funzionale delle strutture ed impianti portuali di Isola del Giglio;
- 27.06.2007 copia della delibera di Giunta n. 54 del 18.05.2007 avente ad oggetto “Progetto per manutenzione e potenziamento dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche di Giglio Campese” e dei seguenti elaborati (citati come allegati alla delibera, ma non presenti): relazione tecnica ed elaborati prot. 3278 dell’8.05.2007; determina UTC n. 278 del 16.11.2005; determina UTC del 2006; allegati di progetto (anche solo in visione);
- 07.08.2007 copia parere rilasciato da Avv. Angeloni di cui alla delibera di Giunta n. 14 del 22.02.2006;
- 07.08.2006, in visione, copia della Convenzione Comune / Lottizzazione Baffigi;
- 08.08.2007 copia determina cancellazione residui attivi e passivi per rendiconto 2006;
- 23.10.2007 copia determina n. 82 del ‘UTC per incarico professionale esterno all’Arch, Umberto Michele per quadro conoscitivo aree PEEP;
- 30.01.2008 copia relazione di cui all’art.4 della convenzione con l’Arch. Umberto Michele relativa al quadro conoscitivo area PEEP;
nonché per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso ai sopraindicati atti, riproposta con lettera riepilogativa presentata in data 6 agosto 2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola del Giglio in Persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 - Con atto ritualmente notificato il 2 ottobre 2008, il sig. Pisanu, nella sua qualità di consigliere comunale del comune di Isola del Giglio, ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti sopra indicati, riproposta con lettera riepilogativa presentata in data 6 agosto 2008; ha inoltre chiesto l’accesso agli atti e documenti oggetto della richiesta.
Nel ricorso, si deduce che:
- in più occasioni, a partire dal 24.4.2006 fino al 30.1.2008, nella sua qualità, il ricorrente ha chiesto al comune di prendere visione o ricevere copia degli atti specificati nell’elenco sopra riportato;
- le richieste sono state motivate con l’esigenza di svolgere l’attività di controllo propria del ruolo connesso alla qualifica di consigliere comunale;
- le richieste sono state rinnovate in occasione delle riunioni del Consiglio comunale del 2 ottobre 2007 e del 26 maggio 2008, senza che nulla di quanto richiesto sia stato reso disponibile, nonostante i solleciti rivolti al Sindaco ed al Segretario comunale;
- il silenzio rigetto formatosi in conseguenza della mancata risposta alle richieste presentate è pertanto affetto da violazione di legge ed eccesso di potere.
Il ricorso è inammissibile.
Come dedotto dal ricorrente, l’istanza di accesso agli atti e ai documenti sopra indicati è stata presentata, ripetutamente, nel periodo dal 24.4.2006 al 30.1.2008 e, da ultimo, con richiesta riepilogativa del 6 agosto 2008.
Ciò significa che, in assenza di provvedimenti espliciti di diniego, sulle singole istanze si è formato il silenzio rigetto impugnabile ai sensi di legge in data ben anteriore alla notifica del ricorso in esame (notificato e depositato il 2 ottobre 2008).
Né la richiesta da ultimo presentata, in data 6 agosto 2008, si configura come nuova e autonoma istanza di accesso agli atti, impugnabile nel termine di decadenza, posto che lo stesso ricorrente la qualifica come istanza “riepilogativa” di quelle già presentate per l’accesso ai medesimi atti e documenti già indicati.
Vale, al riguardo, l’indirizzo giurisprudenziale seguito dall’Adunanza plenaria n. 6/2006, secondo cui: “I commi 4 e 5 art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241 - i quali, rispettivamente, fissano il termine di trenta giorni (decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della p.a. e qualificano in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso - prevedono un termine all'esercizio dell'azione da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente pertanto la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Deve, dunque, ritenersi inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini (Consiglio Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).
Il principio affermato nella richiamata pronuncia trova applicazione anche nella fattispecie, nella quale - anziché di diniego non impugnato seguito da successivo diniego meramente confermativo - trattasi di silenzio diniego non impugnato formatosi in relazione a tutte le istanze di accesso formulate dal ricorrente nel periodo dal 24.4.2006 al 30.1.2008, seguito da successivo silenzio diniego meramente confermativo di quelli già maturati, stante la mera reiterazione delle stesse istanze di accesso già oggetto dei dinieghi rimasti inoppugnati.
2 – Anche nel merito, l’istanza di accesso “riepilogativa” presentata dal ricorrente, nella sua qualità di consigliere comunale, non appare meritevole di accoglimento, stante il suo contenuto indifferenziato e largamente diluito nel tempo, tale da far ritenere che essa abbia l’unica finalità di realizzare, a distanza di tempo, un controllo generalizzato sull’attività dell’ente comunale eseguito con modalità non compatibili con la struttura dell’ente e con la concreta gestione degli uffici competenti.
Come si evince dalla difesa dell’amministrazione comunale, per un verso, stante la sua qualità di amministratore comunale (assessore al bilancio da maggio 2004 a dicembre 2005, consigliere comunale), il ricorrente conosce gli atti oggetto dell’istanza atteso che le deliberazioni vengono trasmesse ai capigruppo dei gruppi consiliari, per altro verso il Sindaco ha disposto che gli venga consegnato quanto richiesto (cfr. nota sindacale 14.8.2008 e atti del segretario comunale e dei responsabili degli uffici, prodotti dal comune).
3 - Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile; spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere, Estensore
Carlo Testori, Consigliere
IL T.A.R. NON HA DISCONOSCUTO I DIRITTI DEI CONSIGLIERI
Autore: di Piero Pisanu, Consigliere comunale
0 Commenti
Per commentare occorre accedere con le proprie credenziali al sito www.giglionews.it
Login
Non riesci ad accedere al tuo account? Hai dimenticato la password?