L'Imu, la nuova imposta municipale che segnala il ritorno di una nuova Ici anche sulla prima casa, è già in vigore dal primo gennaio. Ma i contribuenti dovranno versare la prima rata entro il 18 giugno, visto che la scadenza originale del 16 cade di sabato e slitta automaticamente al lunedì successivo. Il decreto all'esame del Senato ha chiarito alcuni dei nodi per il pagamento del primo acconto, ma a rendere più difficile il calcolo dell'imposta c'è anche l'aumento dei coefficienti decisi dalla manovra Monti di dicembre.
Ecco allora una mini guida per districarsi nel pagamento della nuova imposta.
- LE SCADENZE: Sono due: la prima è fissata per il 16 giugno di ogni anno (ma quest'anno slitta al 18 giugno perché cade in un giorno prefestivo) e serve a pagare l'acconto dell'imposta dovuta per l'anno; il saldo va invece pagato entro il 16 dicembre (e cadendo di domenica slitta quest'anno al 17).
- CHI DEVE PAGARE: il versamento è dovuto dai proprietari dell'immobile, ma anche dai possessori di diritti reali (ad esempio titolari per uso o usufrutto). Non pagano invece gli affittuari.
- LE ALIQUOTE: Le aliquote ordinarie, valide su tutto il territorio dello Stato, sono state fissate dalla manovra Monti e sono dello 0,4 per cento (o 4 per mille) sulla prima casa e dello 0,76% (o 7,6 per mille) sulle altre. Per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (stalle, cascine, fienili) l'aliquota è del 2 per mille. I Comuni possono comunque aumentare o diminuire l'aliquota dello 0,2% entro il prossimo 30 settembre. Per quest'anno, inoltre, anche lo Stato può decidere ulteriori cambi dell'aliquota entro il 30 luglio, dopo aver valutato il gettito del primo versamento.
- LE DETRAZIONI: Per l'abitazione principale è prevista dalla legge una detrazione fissa di 200 euro, a cui si devono aggiungere 50 euro per ogni figlio a carico di età non superiore a 26 anni.
- L'AUMENTO DEI COEFFICIENTI: La manovra Monti ha anche deciso un aumento dei coefficienti catastali, che servono per adeguare la "rendita catastale" degli immobili (che va aumentata del 5%) degli immobili per arrivare al valore catastale, che è la base imponibile su cui si applicano le aliquote. Per le abitazioni e le pertinenze (box, cantina, soffitte) il coefficiente moltiplicativo è passato da 100 a 160.
- COME SI CALCOLA PER LA PRIMA CASA: Va presa la rendita catastale che emerge dalla visura del catasto e va rivalutata del 5% (in pratica va moltiplicata per 1,05). L'importo va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente 160. Sul valore finale si applica l'aliquota ordinaria dello 0,4%, anche se il Comune abbia già deliberato le proprie aliquote. Quindi si sottrae la detrazione prima casa (200 euro + 50 per ciascun figlio sotto i 26 anni). L'importo dell'Imu dovuto va diviso per due: la metà dell'imposta annuale così calcolata va quindi versata entro il 18 giugno. A dicembre bisognerà fare il nuovo calcolo tenendo conto delle variazioni che potrebbero decidere i Comuni a settembre e lo Stato a luglio (o che sono già state decise da alcuni Comuni). Dai calcoli dell'imposta annuale, per pagare il saldo, andrà sottratto quanto versato in sede di acconto.
- COME SI CALCOLA PER GLI ALTRI IMMOBILI: Si calcola il valore dell'immobile come per la prima casa: Rendita Catastale X 1,05 X 160 = base imponibile. Una volta arrivati alla base imponibile l'aliquota da applicare è dello 0,76%. Non ci sono detrazioni. Entro il 16 giugno va versata metà imposta annuale e in sede di saldo va fatto nuovamente il calcolo con le aliquote fissate dal Comune (o dello Stato a luglio) per pagare la quota rimanente.
- NEGOZI E FABBRICATI RURALI: Per le altre tipologie di immobile cambiano le modalità di calcolo della base imponibile. Dopo aver adeguato le rendite del 5% (moltiplicando X 1,05) il coefficiente moltiplicativo cambia. È 55 per i negozi, 60 per i fabbricati rurali strumentali (ma anche per i capannoni industriali), 140 per i laboratori artigiani, 80 per gli uffici. L'aliquota da applicare è del 0,76% tranne che per i fabbricati rurali «strumentali», che pagano lo 0,2%.
Imu: guida pratica al pagamento
Autore: Comune di Isola del Giglio
2 Commenti
C'è stato un errore nei i segni percentuali. Abbiamo corretto e facciamo un esempio: rendita catastale 1000,00 x 1,05 x 160 = 168000,00. Su questo valore si calcola il 4 per mille (ovvero lo 0,4%)
Mi sembra che nelle moltiplicazioni proposte ci sia qualche errore.
Secondo me bisogna moltiplicare per [b]1,05 [/b] la rendita catastale e poi moltiplicare per [b]160[/b] il valore trovato in modo da ricavare l'imponibile sul quale calcolare l'imposta. Potreste chiarire meglio con un esempio ?
Grazie Lorenzo Fanciulli