Vediamo che gli antiparco resuscitati citano disperati l'Unione Europea per chiedere di non fare l'Area marina protetta e di cancellare il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano con un colpo di fucile (da caccia) alla tempia.
Gli dedichiamo questa sentenza della Corte di Giustizia Europea che condanna la Repubblica d'Irlanda (che non è certamente importante come gli antiparco del Giglio e di Rio Marina, ma ci si avvicina….) per non aver adeguato le sue leggi di protezione dell'ambiente alle direttive europee e in special modo a quella Habitat.
I nostri fokloristici antiparco invocano l'intervento dell'Unione Europea per cancellare un Parco Nazionale e non fare un'Amp prevista da due leggi nazionali che comprendono a mare e a terra proprio quegli habitat prioritari europei  le Zone di Protezione Speciale (Zps) per le quali è stata l'Irlanda é stata condannata per aver cercato di non proteggerle adeguatamente.
Gli antiparco chiedono che l'UE li aiuti a fare quello per cui ha condannato l'EIRE e diverse volte la Repubblica Italiana per cose molto meno gravi che la cancellazione di un Parco Nazionale o di un'Amp.
Non si sà più se bisogna ridere o piangere per le strampalate e saltabeccanti tesi di questi disinformati disinformatori.

"Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-183/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Artt. 12, nn. 1 e 2, 13, n. 1, lett. b), e 16 — Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche — Protezione delle specie)
(2007/C 42/07)
Lingua processuale: l'inglese

Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, agente, avv. M Wemaëre)
Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)

Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Difettosa trasposizione dell'art. 12, nn. 1 e 2, dell'art. 13, n. 1, lett. b) e dell'art. 16 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)

1) — Non avendo adottato tutte le specifiche misure necessarie per dare efficace attuazione al sistema di tutela rigorosa previsto dall'art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitats naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, — avendo mantenuto in vigore le disposizioni della section 23, n. 7, lett. a)-c), della legge sulla fauna e sulla flora selvatiche (Wildlife Act) del 1976, nel testo risultante dalla legge di modifica [Wildlife (Amendment) Act] del 2000, incompatibili con quelli di cui agli artt. 12, n. 1, e 16, della direttiva 92/43, l'Irlanda non si è conformata alle dette disposizioni della direttiva 92/43 ed è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.

2) L'Irlanda è condannata alle spese."