Riceviamo dal Comune di Isola del Giglio il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti con il quale è approvata, come ogni anno, la limitazione allo sbarco e circolazione di veicoli sulle isole del Giglio e di Giannutri per la prossima stagione 2011.

Pubblichiamo di seguito un estratto del documento:

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a) dalla data del 01/04/2011 al 30/09/2011 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione degli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell’Isola del Giglio, ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto Pubblico Locale comunale. Nel caso in cui la società che gestisce i trasporti sull’Isola sia impossibilitata a svolgere servizi suppletivi, in alcuni giorni in cui vige il divieto, l’Amministrazione Comunale può, in deroga, rilasciare autorizzazioni allo sbarco ad autobus in un numero non superiore a n° 2 giornalieri.

b) dal 01/08/2011 al 26/08/2011 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione sull’Isola del Giglio di veicoli appartenenti a persone non residenti all’Isola del Giglio;

c) dal 01/04/2011 al 31/10/2011 (compresi) sono vietati lo sbarco e la circolazione sull’Isola di Giannutri di veicoli appartenenti a persone non residenti sull’Isola stessa;

- durante il periodo di vigenza dei divieti di cui sopra, possono invece affluire e circolare nell’Isola del Giglio, previa autorizzazione rilasciata dal Comune a fronte di un versamento di €. 15,00 sul c/c postale n. 106583 o, in alternativa, mediante bonifico bancario c/o Banca M.P.S. (IBAN IT 40 Z 01030 72260 000000026249) entrambi intestati al Comune di Isola del Giglio, sulla quale verranno riportati il numero di targa del veicolo ed il nome del proprietario del veicolo:

a) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno 5 giorni sull’isola;
b) veicoli appartenenti a soggetti iscritti nei ruoli dell’imposta di nettezza urbana;
c) Caravan ed autocaravans i cui proprietari  possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell’unico campeggio esistente sull’Isola;

- durante il periodo di vigenza del divieto possono altresì liberamente affluire e circolare sull’Isola del Giglio:

a) Veicoli appartenenti ai soggetti facenti parte della popolazione residente, risultante dagli atti anagrafici, con esplicita esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio;
b) Veicoli recanti targa estera;
c) Veicoli per il trasporto merci sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell’Isola;
d) Autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
e) Veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell’8 giugno 1979 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

- durante il periodo di vigenza dei divieti di cui sopra, possono invece affluire e circolare nell’Isola di Giannutri:

a) Veicoli appartenenti ai soggetti facenti parte della popolazione residente, risultante dagli atti  anagrafici, con esplicita esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio, frazione Isola di Giannutri;
b) Autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio ed adibiti a pubblica utilità;
c) Veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell’8 giugno 1979 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) Veicoli atti a:
- recupero dei R.S.U. e per il trasporti di materiali classificati rifiuti speciali.
- approvvigionamento Idrico.
- manutenzione dell’acquedotto, e della rete fognaria.
- Trasporto gasolio per centrale elettrica.

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