Nuove regole per la detenzione di armi
Si informano i detentori di armi che con il Decreto legislativo n. 121/2013 - entrato in vigore il 5 novembre 2013 - sono variate le norme che riguardano la detenzione delle armi.
Dal 5 novembre 2013 anche la mera detenzione di armi comporta l’obbligo di presentazione del certificato medico agli uffici di polizia.
Per tale motivo, i detentori di armi sono invitati a produrre - alla Questura o alle Stazioni dei Carabinieri competenti per territorio - nel più breve tempo possibile - e comunque entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto - (quindi entro il 5 maggio 2015) il certificato medico di idoneità psicofisica, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 121/13 (5 novembre 2013) (ad es. per il rilascio di un porto d’armi o di un nulla osta all’acquisto).
Tale certificazione sanitaria deve essere redatta dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare o della Polizia di Stato, dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia.
Qualora non dovesse essere presentato il sopraindicato certificato, dopo una diffida ad adempiere, l’interessato verrà segnalato al Prefetto per l’adozione di un divieto di detenzione armi, ai sensi dell’art. 39 T.u.l.p.s.
I detentori di armi che nei sei anni precedenti all’entrata in vigore del decreto hanno già prodotto il certificato medico attestante la permanenza dei requisiti psicofisici (ad es. in fase di rinnovo porto d’armi o richiesta N.O.), dovranno comunque produrlo ogni 6 anni.
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