I contenuti dei post nella rubrica "Dite la Vostra" di questo giornale sono opinioni personali ed informazioni non verificate provenienti direttamente dai rispettivi autori che se ne assumono totalmente la propria responsabilità. La redazione GiglioNews si dissocia preventivamente dai contenuti che dovessero offendere o ledere la dignità di soggetti terzi, fermo restando il diritto di rettifica ai sensi della legge n. 47/1948. (n.d.r.)
Nuovo concetto di residenza turistica ed estiva
La Concessionaria della Riscossione Comunale Etruria Servizi introduce, al fine di escludere le detrazioni ICI IMU per la prima casa un nuovo concetto di residenza turistica ed estiva.
Siccome la questione riguarda almeno la metà dei residenti al Giglio Vi prego di associarvi a me per fare chiarezza. Pubblico di seguito la lettera di Etruria Servizi che mi comunica questo nuovo concetto di "residenza turistica ed estiva" ed il mio ricorso al Sindaco.
VISUALIZZA LETTERA ETRURIA SERVIZI VISUALIZZA RICORSO AL SINDACO
Andrea Padelletti
La disciplina dell'imposta ICI e IMU Con riferimento a quanto pubblicato sul sito GiglioNews in data 16 c.m. dal sig. Andrea Padelletti dove lo stesso sostiene che la scrivente avrebbe introdotto “un nuovo concetto di residenza turistica estiva”, con l’aggiunta che nell’occasione rivolge un appello a quelli che lui sostiene essere almeno “la metà dei gigliesi” di associarsi a lui per fare chiarezza, la scrivente Etruria Servizi Srl società concessionaria per la gestione tributi al Comune di Isola del Giglio, ritiene opportuno precisare quanto segue: - L’imposta ICI è disciplinata dal D.Lgs. n. 504/1992. Nello specifico, il concetto di “abitazione principale” è previsto all’art. 8, comma 2, ultimo periodo, il quale così recita: “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.”. - L’imposta IMU è disciplinata dal D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22/12/2011 n. 214. Il comma 2, secondo periodo, disciplina il concetto di abitazione principale come segue: “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”. In relazione a quanto sopra, è evidente che, sia in materia di ICI che per l’IMU il presupposto per usufruire del requisito di “Abitazione Principale” e relative agevolazioni e/o esenzioni, è collegato al fatto che il proprietario dell’unità immobiliare, oltre che alla residenza anagrafica doverosa e obbligatoria, dimostri di dimorare abitualmente e non saltuariamente. Passando invece ad una disamina della posizione specifica del sig. Andrea Padelletti, questi, già in occasione del suo primo ricorso inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, avverso un accertamento TARSU (ricorso datato 29/06/2011) dichiarava testualmente: <>; ed ancora: <>. Giova ricordare che il suddetto ricorso, con sentenza n. 206/4/12 è stato dichiarato inammissibile e il sig. Andrea Padelletti è stato condannato al pagamento delle spese “in via equitativa in € 800,00”. Identica affermazione la ritroviamo in un successivo ricorso, datato 12/12/2012, <>; ed ancora: <>. Anche questo ricorso è stato rigettato dalla CTP di Grosseto con sentenza n. 348/4/14 ed anche in questo caso con condanna alle spese in favore della scrivente nella misura di € 500,00. Poiché il sig. Andrea Padelletti, in data 24/10/2012 ha ritenuto di dover appellare la prima sentenza n. 206/4/12 emessa dalla CTP di Grosseto, nel corpo dell’appello dichiarava che avrebbe voluto “trasferirsi nell’isoletta” ma “che non poteva cessare la propria attività anche per gli incarichi giudiziari in corso e perciò non attivava nessuna utenza a proprio nome.”. Anche l’Appello è stato respinto con la sentenza n. 958/08/14 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze e Andrea Padelletti è stato condannato alle spese per la terza volta, nella misura di € 500,00. Dovessimo commentare i risultati ottenuti dal sig. Andrea Padelletti, oseremmo dire che sono stati per lui “catastrofici”: tre ricorsi presentati; tre ricorsi respinti; tre condanne alle spese. Naturalmente tutto documentabile. In merito all’ultima affermazione (24/10/2012) riguardante le utenze non attive va detto che non corrisponde alla realtà, in quanto dai dati in possesso del Comune l’utenza elettrica già intestata al padre Guido, deceduto nell’anno 2008 è rimasta attiva fino al bimestre novembre/dicembre 2011, salvo poi attivare una nuova utenza a proprio nome a far data 6/05/2012, mentre da una lettura dei consumi come attestati dalle società erogatrice, questi, per tutti gli anni si caratterizzano esclusivamente nel periodo Maggio/Settembre. In conclusione, non è la società concessionaria che ha introdotto “un nuovo concetto di residenza turistica estiva”, ma è il sig. Andrea Padelletti che ha richiesto una residenza all’Isola del Giglio finalizzata esclusivamente al fine di eludere gli obblighi tributari in materia di ICI 2010/2011 ed a godere delle agevolazioni in materia di IMU per l’anno 2012 (c’è ancora tempo per vedere poi come si è comportato per il 2013 e 2014), salvo poi attestare a più riprese che la sua dimora effettiva era a Firenze, con il risultato che ha evaso l’ICI ed ha evaso anche IRPEF, ma su questo la competenza è dell’Agenzia delle Entrate e non della scrivente. Va aggiunto, anche, che in data 22 marzo 2013, il sig. Andrea Padelletti, si è premurato di inviare una “Relazione Tecnica” fatta dall’Ing. Furio martini del Collegio di Firenze, sull’”immobile ad uso civile abitazione di tipo monofamiliare sito in Isola del Giglio località Le Cannelle”, nella quale si afferma, tra l’altro: “è assente un qualsiasi sistema di smaltimento sia dei liquami civili che delle acque meteoriche che, al momento, vengono disperse direttamente nel territorio sottostante. Tale situazione non soltanto pregiudica la stabilità dell’immobile ma è contraria a tutte le Norme igienico-sanitarie;”. La suddetta relazione è stata immediatamente trasmessa in copia al Comune per gli adempimenti del caso, in considerazione che per espressa ammissione del tecnico i liquami sono dispersi nel terreno e inquinano le falde a discapito anche degli immobili presenti in basso. Ciò nonostante, pur avendo affermato che l’immobile non è abitabile, lo stesso continua ad essere utilizzato come residenza turistica estiva. In conclusione, il sig. Andrea Padelletti, ex giudice tributario fino al 1998, dovrebbe conoscere bene le modalità per opporsi agli accertamenti ICI relativi agli anni 2010 e 2011 ed all’accertamento IMU relativo all’anno 2012. Unica strada per avere giustizia, se pensa veramente di essere nel giusto, è il ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto e non appellarsi al “popolo della rete”. In quella sede, potrà far valere le proprie ragioni, se le ha, così come la società concessionaria si difenderà e dimostrerà che la residenza all’Isola del Giglio era una “residenza fittizia”, allo scopo di evadere imposte locali e generali. In ultimo, vorremmo ricordare al sig. Andrea Padelletti, che relativamente agli atti di accertamento che lui contesta l’unico soggetto legittimato è Etruria Servizi Srl, società concessionaria, e non il Comune di Isola del Giglio, pertanto ricorrere nei confronti del Sindaco, non solo è tempo perso, ma è anche dimostrazione di scarsa conoscenza del diritto. Alla redazione di GiglioNews che ci ospita, un sentito ringraziamento. Grosseto li 29/10/2014 Per Etruria Servizi Srl il L.R. Franco Miglianti