Al Sindaco dell'isola del Giglio Alle Amministrazioni
pc agli organi di stampa pc al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi pc all'ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
Gentili Signori, non è passato molto tempo da quando Vi abbiamo contattato per il decesso di un cagnolino avvenuto sull'isola del Giglio e per caldeggiare le amministrazioni a istituire un ambulatorio veterinario, tutt'oggi assente, che permetta agli animali d'affezione dei residenti e dei turisti, di poter ricevere le cure primarie necessarie alla propria sopravvivenza.
Oggi riceviamo l'ennesimo articolo che denuncia la morte di un animale che non ha potuto ricevere il soccorso e le cure necessarie. Oggi perviene questo articolo alla nostra Associazione.
Nell'articolo si legge: Commenta il sindaco del Giglio, Sergio Ortelli: “Noi non abbiamo le risorse per poterne aprire uno. Servirebbe un ambulatorio privato, ma noi non possiamo permettercelo”.
Vorremmo far nuovamente presente a codesta spettabile Amministrazione, che esistono regolamenti regionali e leggi nazionali che obbligano i comuni a convenzionarsi con canili e cliniche veterinarie.
Accendiamo la Vostra cortese attenzione sull'articolo 3 del D.P.R. 31/03/1979 e alle ancor più sottostanti norme della l. 281/1991 e della Legge Regionale toscana di attuazione.
La Legge quadro nazionale 281/1991, obbliga tutti i comuni ad avere “canili e gattili sanitari" direttamente o tramite convenzioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 31 Marzo 1979 Articolo 3 "E' attribuita ai comuni, singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, la funzione esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".
Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.” Art. 4 Competenze dei comuni … I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale ... I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).” Art. 30 Canili sanitari e rifugioArt. 34 - Colonie di gatti
E’ evidente che il comune di Isola del Giglio dovrebbe comunque e al più presto istituire sul suo territorio una struttura sanitaria veterinaria di primo intervento/ricovero, avendosi altrimenti una violazione se non formale quantomeno sostanziale delle sopra citate leggi.
In attesa di un cortese cenno di risposta in merito, e nella speranza che al più presto vengano prese disposizioni in osservanza delle leggi in vigore, porgiamo distinti saluti.
LIDA Firenze
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