COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA

COMUNICAZIONE PAGAMENTO TARES – REGIA OCCULTA NELLA CONFUSIONE?

Dopo il commento della nostra Consigliera Rosella Cossu che ha evidenziato un errore nel comunicato pubblicato ieri sui siti internet locali, ad opera dell'Ufficio Stampa del Comune, a proposito del numero del c.c.postale, risultato errato. Ci sono state delle modifiche al testo originario addebitando l'errore ad Etruria Servizi che, a nostro modo di vedere, non c'entra proprio niente.

A comprova di ciò, si fa rilevare quanto comunicato dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Isola del Giglio, apparso sul sito istituzionale: www.comune.isoladelgiglio.gr.it., nel comunicato “Tares rettifica comunicazione”, nel quale viene riportato (ancora) ERRONEAMENTE il numero di conto corrente n. 1 0 1 1 1 3 6 2 7, rispetto a quello sotto riportato. Questa ulteriore precisazione ci sembra doverosa e necessaria per i contribuenti del nostro Comune per evitare di generare confusione alla confusione.

Il Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 del Ministero dell'Economia e Finanze, all'art.2, comma 1, prevede che "Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1 0 1 1 1 3 6 6 2 7, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non e' ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico".

Inoltre va detto che l'art.1, comma 168, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che : “Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.”.

Il 4° comma dell' Art. 25. della legge 289del 2002, stabilisce che : “ Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1(*), l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro”.

Ci sembra di ricordare che nel Consiglio del 2 dicembre u.s. non è stato “ stabilito” alcunché e, pertanto l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

Da tutto ciò se ne deduce che anziché scaricare su altri responsabilità e disinformazione ci sembra che queste non possono che essere addebitate a chi ha la gestione politica e amministrativa dell'Ente.