Facendo seguito alle numerose richieste di commercianti e semplici cittadini che nei giorni scorsi si sono rivolti alla nostra Redazione per avere delucidazioni sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione cibi e bevande, pubblichiamo di seguito i riferimenti normativi validi per il territorio comunale di Isola del Giglio.

Alla base di tutto c'è la Legge Regionale n. 28 del 2005 (Codice del Commercio) che in principio prevedeva un minimo di 5 ed un massimo di 18 ore in cui un esercizio di somministrazione alimenti e bevande poteva stare aperto durante la giornata. Con la Legge Regionale n. 34 del 2007 la stessa Regione Toscana ha riformulato detto codice introducendo l'articolo 81 che di fatto elimina il tetto minimo e massimo di ore affidando esclusivamente all'autonomia di ogni Comune la disciplina degli orari di apertura e chiusura.
VISUALIZZA LEGGE REGIONALE (CODICE DEL COMMERCIO)

Il Comune di Isola del Giglio nel marzo 2006 ha formulato la sua ordinanza in materia poi derogata da un documento del giugno 2007 che di fatto rappresenta la normativa di riferimento attualmente in vigore ed in sintesi autorizza gli esercizi di somministrazione cibi e bavande all'apertura in maniera continuativa dalle ore 7 alle ore 3 del mattino successivo nei periodi festivi ed in particolare nel periodo 1 Giugno - 30 Settembre.
VISUALIZZA ORDINANZA COMUNALE MARZO 2006
VISUALIZZA DEROGA GIUGNO 2007